Sentenza del 04/06/2019 n. 15198 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la decisione della CTR Lombardia, sostenendo che le addizionali provinciali sulle accise per l'energia elettrica non fossero un tributo autonomo, ma un semplice incremento dell'accisa principale. Ha inoltre sostenuto che tali addizionali avessero una finalità specifica, individuata nel finanziamento delle funzioni istituzionali delle Province, e che fossero compatibili con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La Corte ha ritenuto in parte inammissibili le censure relative alla natura del tributo, perché non adeguatamente specificate e fondate anche su disposizioni non pertinenti, e ha esaminato nel merito la questione della finalità specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, confermando che le addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica erano incompatibili con la direttiva 2008/118/CE. Una tassazione indiretta aggiuntiva sui prodotti già soggetti ad accisa armonizzata è ammessa solo se persegue una finalità specifica, diversa dalla mera esigenza di incrementare le entrate pubbliche, e se il gettito è vincolato al perseguimento di tale finalità. Il generico finanziamento del bilancio e delle attività istituzionali della Provincia non costituisce finalità specifica. Il giudice nazionale deve quindi disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione; le addizionali contestate non erano dovute e il contribuente aveva diritto al rimborso, nei limiti accertati nel giudizio di merito. Le spese processuali sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafi 1 e 2
Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta.
Le imposte indirette aggiuntive sui prodotti già sottoposti ad accisa armonizzata sono ammesse solo se perseguono una finalità specifica, non meramente finanziaria, e rispettano le regole unionali relative alla struttura e all'applicazione dell'imposta.
D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6
La disposizione interna, che disciplinava le addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica, deve essere disapplicata nella parte incompatibile con la direttiva 2008/118/CE, poiché le addizionali perseguivano una mera finalità di bilancio degli enti locali.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 14, 52, 56 e 60
Le disposizioni regolavano, tra l'altro, il rimborso delle accise e il regime delle addizionali sull'energia elettrica, ma non fornivano elementi decisivi per qualificare le addizionali come tributo autonomo o accessorio.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 18, comma 5
La norma ha abrogato, a decorrere dal 2012, le addizionali provinciali sulle accise per le Regioni a statuto ordinario; tale abrogazione non ha impedito di contestare le somme versate negli anni precedenti, quando la disciplina interna risultava incompatibile con il diritto dell'Unione.
Massime di principio
- Un'imposta indiretta aggiuntiva su un bene già soggetto ad accisa armonizzata è legittima secondo il diritto dell'Unione solo se persegue una finalità specifica e non una semplice esigenza di finanziamento del bilancio pubblico.
- La destinazione generica del gettito al bilancio di uno Stato o di un ente locale non è sufficiente: deve esistere un collegamento diretto e obbligatorio tra il gettito e la finalità speciale perseguita, come la tutela ambientale o la riduzione di costi specificamente connessi al consumo tassato.
- Quando una norma nazionale è incompatibile con una disposizione unionale sufficientemente precisa e immediatamente applicabile, il giudice nazionale deve disapplicarla senza attendere necessariamente la sua abrogazione formale.
- Il contribuente può chiedere il rimborso di tributi versati in base a una disciplina interna incompatibile con il diritto dell'Unione, purché siano rispettati i termini, le modalità e gli oneri probatori previsti dalla normativa applicabile.
- Nel ricorso per cassazione la censura per violazione di legge deve indicare con precisione le disposizioni asseritamente violate e spiegare puntualmente l'errore interpretativo; il richiamo generico a norme non pertinenti può comportare l'inammissibilità del motivo.
Testo integrale
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