Ordinanza n. 12836/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito AOOGABMI 155 in data 1/8/2025 nella parte in cui prevede che“si provvede a reintegrare n. 122 posti nel contingente assunzionale da destinare ai vincitori del concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 dei n. 314 posti che in occasione delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 sono stati utilizzati in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo, come da previsione di cui all'articolo 4, comma 2 del DM 177/2024, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla graduatoria della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023, destinando l'intero contingente di n. 318 posti vacanti e disponibili alle graduatorie regionali della procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023 (DOC. 1), con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota m.pi. AOODGPER 135636 del 13/6/2025 Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 1/9/2025, nella parte in cui conferma che “esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 155 del 1° agosto 2025, nonché gli atti connessi, nella parte relativa alla reintegrazione di 122 posti nel contingente assunzionale destinato ai vincitori del concorso ordinario e alla disponibilità dei posti per la mobilità interregionale
Esito
La controversia
I ricorrenti contestano la disciplina ministeriale del contingente dei posti destinati alle assunzioni dei vincitori del concorso ordinario per dirigenti scolastici, sostenendo l'illegittima determinazione dei posti disponibili e la sottrazione o diversa destinazione di posti rispetto alle graduatorie regionali della procedura ordinaria. È inoltre impugnata, ove occorra, la nota ministeriale del 13 giugno 2025 nella parte in cui rende disponibile, per la mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, il 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali del concorso ordinario. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti analitici sull'attivazione della quota aggiuntiva del 50 per cento per l'anno scolastico 2024/2025, sui calcoli relativi all'assenza di esuberi nel triennio previsto dalla normativa e sulla determinazione numerica dei posti disponibili per la mobilità, considerando pensionamenti, reggenze concluse e sedi temporaneamente occupate.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né le questioni preliminari né il merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione, chiedendo una relazione di chiarimenti dettagliata sui tre profili indicati: attivazione della quota aggiuntiva del 50 per cento nell'anno scolastico 2024/2025; calcoli effettuati per garantire che non si determinassero esuberi di personale nel triennio; criteri e dati numerici utilizzati per determinare il contingente dei posti disponibili per la mobilità, tenendo conto di pensionamenti, reggenze concluse e sedi temporaneamente occupate. È stato assegnato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. La prosecuzione del giudizio è stata fissata all'udienza pubblica del 17 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 12 D.L. 31 maggio 2024, n. 71
non debbano derivare esuberi di personale per il triennio in questione
La disposizione è richiamata quale parametro per verificare i calcoli amministrativi relativi alla determinazione dei contingenti e all'assenza di esuberi di personale nel triennio considerato.
Massime di principio
- Quando la corretta determinazione dei contingenti assunzionali e dei posti disponibili dipende da dati numerici e da calcoli amministrativi non adeguatamente chiariti, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio prima di decidere sulle questioni di rito e di merito.
- In una controversia sulla ripartizione dei posti tra procedura concorsuale ordinaria, procedura riservata e mobilità, l'amministrazione deve esplicitare analiticamente i dati di base, i criteri applicati e i calcoli che hanno condotto alla determinazione dei contingenti.
- La verifica del rispetto del divieto di determinare esuberi di personale richiede l'indicazione concreta dei calcoli effettuati dall'amministrazione per il periodo temporale previsto dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →