Cassazione Civile, Ordinanza n. 28078/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
L'agente della riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di una cartella esattoriale per l'anno d'imposta 2006, importo Euro 8.259,20, ritenendo viziata la notificazione eseguita a mezzo posta. In particolare, il giudice di merito aveva escluso che l'invio diretto della cartella tramite servizio postale potesse sostituire la relata di notifica e aveva ritenuto inapplicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo, qualificando la notificazione come inesistente. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 14 L. n. 890 del 1982, assumendo che la disciplina consentisse la notifica diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario; 2) violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., perché il vizio non avrebbe potuto essere qualificato come inesistenza tale da escludere la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha affermato che, in tema di notificazione della cartella esattoriale a mezzo posta, è legittimo l'invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. La decisione di merito, non avendo seguito tali principi, è stata cassata.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
la disposizione contempla, in alternativa alla notificazione eseguita dai soggetti ivi indicati, una modalità di notifica direttamente affidata al concessionario e all'ufficiale postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica
non si applica alla notificazione diretta della cartella esattoriale eseguita ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, che resta disciplinata dalle norme sul servizio postale ordinario
la sanatoria per raggiungimento dello scopo non è stata esaminata nel merito dalla Corte perché il primo motivo è stato accolto e il secondo è rimasto assorbito
la Corte richiama la norma in relazione alla distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, ma censura il ragionamento del giudice di merito che aveva qualificato come inesistente una notificazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è valida nella forma semplificata prevista dall'art. 26
l'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario ha efficacia probatoria privilegiata quanto all'avvenuta effettuazione della notificazione e all'identità del consegnatario
Massime di principio
- La notificazione della cartella esattoriale può essere validamente eseguita anche mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica, quando ciò sia previsto dalla disciplina speciale sulla riscossione.
- La forma semplificata di notificazione prevista per la cartella di pagamento si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario.
- Quando la notificazione è effettuata con la modalità speciale di invio diretto tramite servizio postale ordinario, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non la disciplina generale della notificazione a mezzo posta prevista dalla L. n. 890 del 1982.
- L'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale è assistito da fede privilegiata quanto all'avvenuta consegna dell'atto e alla relazione tra consegnatario e destinatario.
- Non può essere qualificata come inesistente, e quindi sottratta a ogni sanatoria, una notificazione della cartella esattoriale effettuata nelle forme consentite dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
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