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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16066/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. sostenendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto che egli avesse avuto conoscenza del processo in base alla nomina di un difensore di fiducia e all'elezione di domicilio presso di lui. Contestava la violazione dell'art. 629-bis c.p.p., la mancata verifica della reale instaurazione del rapporto difensivo, e la manifesta illogicità della motivazione, rilevando tra l'altro l'espulsione dallo Stato intervenuta nel corso del procedimento e altri elementi (assenza di appello del difensore, sostituzione del difensore in procedimento successivo) che a suo avviso dimostravano l'inesistenza di un rapporto difensivo consolidato e la mancata conoscenza del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello di Brescia secondo cui la nomina del difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso di lui e la regolare notifica del decreto di citazione al domicilio indicato, unitamente al fatto che l'espulsione dal territorio nazionale è intervenuta dopo la celebrazione dell'udienza preliminare e della prima udienza dibattimentale, consentivano di ritenere che il rapporto professionale si fosse effettivamente instaurato e che l'imputato avesse avuto conoscenza del processo. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza degli elementi addotti dal ricorrente (tempistica della nomina, mancata richiesta di riti alternativi dal sostituto difensore, mancata impugnazione in primo grado, assistenza diversa in un successivo procedimento) come prova idonea della mancata conoscenza. Ha poi ritenuto non decisivo il fatto che il ricorrente non avesse chiesto l'autorizzazione al rientro (art. 17 d.lgs. n. 286/1998), interpretandolo come mancato esercizio di una facoltà e non come indice di ignoranza del processo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio rescissorio può essere ottenuto solo se il condannato prova di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti dell'art. 420-bis c.p.p. e di non avere potuto proporre impugnazione senza sua colpa; il rimedio è escluso se risulta che il condannato ha avuto effettiva conoscenza del processo prima della sentenza divenuta irrevocabile.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Fissa i presupposti per la dichiarazione di assenza dell'imputato; la Corte ha verificato che tali presupposti non risultavano violati alla luce degli elementi probatori (nomina difensore, elezione di domicilio, notifiche).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate come criteri di censura in cassazione (erronea applicazione della legge penale e motivazione manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce della corretta interpretazione delle circostanze di fatto e di diritto.

  • art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Modifica alla disciplina dell'art. 629-bis interpretata dalla Corte come vigente e applicabile al caso, confermando l'onere probatorio a carico del ricorrente per ottenere la rescissione.

  • art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Prevede la possibilità per soggetti allontanati dallo Stato di chiedere autorizzazione al rientro per ragioni di giustizia; la Corte ha ritenuto che la mancata richiesta non dimostri la mancata conoscenza del processo ma piuttosto il mancato esercizio di una facoltà.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a pagare le spese e € 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui, unite alla regolare notifica degli atti al domicilio eletto, costituiscono indizi forti e frequentemente decisivi della conoscenza del processo da parte dell'imputato, salvo prova contraria convincente.
  • Per ottenere la rescissione ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. l'onere probatorio è a carico del ricorrente: bisogna dimostrare che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti di legge e che l'impossibilità di impugnare la sentenza non è attribuibile a sua colpa.
  • L'espulsione dall'Italia è rilevante ma il suo effetto dipende dalla tempistica rispetto alle fasi del procedimento: se l'espulsione è intervenuta dopo udienze significative (es. udienza preliminare, inizio del dibattimento) è più difficile sostenere l'ignoranza del processo; se è ravvicinata alla nomina del difensore e all'elezione di domicilio, occorre esaminare la stabilità del rapporto difensivo.
  • La mera circostanza che in un successivo procedimento l'imputato sia stato assistito da altro difensore non prova di per sé che il rapporto con il difensore originario non si fosse instaurato nel primo processo; occorrono elementi specifici (es. procura inesistente, assenza del difensore alle udienze, mancata ricezione delle notifiche).
  • La mancata richiesta di autorizzazione al rientro ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 286/1998 non costituisce, in assenza di altri elementi, prova della mancata conoscenza del processo; può essere valutata come indice, ma non è decisiva.
  • Prove utili, in ipotesi difensive, per dimostrare la mancata conoscenza: documentazione che attesti la mancanza di comunicazioni effettive tra imputato e difensore (assenza di procura, mancata corresponsione di onorari, dichiarazioni del difensore sulla mancata instaurazione del rapporto), ricevute di notifica mancanti, data di espulsione rispetto alle udienze, e ogni elemento che dimostri che le notifiche non sono pervenute all'interessato.

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