Cassazione Penale, Ordinanza n. 09349/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla luce del richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 14/07/2025. Dal testo emerge che la decisione impugnata aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità del motivo, poiché la doglianza si fondava, in modo generico e non puntuale, sulla pretesa incidenza di un non meglio precisato malessere fisico dell'imputato ai fini dell'esclusione dell'elemento psicologico del reato. In Cassazione il ricorrente ha riproposto un motivo ritenuto dalla Corte meramente assertivo e confutativo, quindi incapace di evidenziare un vizio di legittimità della decisione impugnata.
Norme richiamate
La mancanza di specificità del motivo di appello, e la riproposizione in Cassazione di censure generiche e assertive, conduce all'inammissibilità del ricorso.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso non si applica se il ricorrente ha proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una critica generica, assertiva o meramente confutativa, senza individuare specifici vizi di legittimità della decisione impugnata.
- La carenza di specificità della doglianza già rilevante in appello non può essere superata in cassazione con una riproposizione sostanzialmente identica e non argomentata del medesimo assunto difensivo.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, il ricorrente è ordinariamente condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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