Cassazione Penale, Ordinanza n. 31637/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per un furto pluriaggravato. In cassazione il difensore ha censurato l'affermazione di penale responsabilità deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge per il mancato espletamento di una prova ritenuta decisiva, cioè una perizia antropometrica. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove fossero erronee e che occorresse rinnovare l'istruttoria in appello. La Corte ha tuttavia rilevato che l'identificazione dell'imputato poggiava su tracce biologiche rinvenute su una torcia elettrica usata durante l'azione furtiva e abbandonata nei pressi dell'esercizio commerciale, ritenendo la perizia richiesta superflua.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, profili riservati al giudice di merito, e che la Corte di appello avesse fornito una motivazione congrua, logica e coerente con il giudizio di primo grado. Ha inoltre affermato che la mancata rinnovazione istruttoria era legittima, poiché la perizia antropometrica richiesta era superflua rispetto alle prove già disponibili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il codice di rito pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado; la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e consentita solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti
il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto e della prova quando la censura attacca la motivazione nei suoi profili di merito
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Le censure che mirano a contestare la ricostruzione del fatto e il peso attribuito alle prove non sono deducibili in cassazione quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua, logica e priva di manifeste aporie.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha natura eccezionale e può essere disposta solo se il giudice di secondo grado ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la sua mancata ammissione è sindacabile in cassazione solo nei limiti di un vizio della motivazione sul punto.
- Una prova richiesta come decisiva può essere legittimamente negata se il giudice d'appello spiega in modo non illogico che essa è superflua rispetto al compendio probatorio già acquisito.
- L'identificazione dell'autore del reato può essere sorretta da elementi indiziari o scientifici convergenti, purché il ragionamento inferenziale del giudice sia coerente e fondato su massime di esperienza condivisibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31543/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31544/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31546/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31547/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31549/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31551/2025 del 22/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →