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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25866/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e volto a ottenere una non consentita nuova valutazione delle prove, senza indicare specifici travisamenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non individuava specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e che la motivazione della Corte territoriale era congrua, fondata su un corposo quadro probatorio, su una relazione tecnica di accertamenti e sulle deposizioni testimoniali, dalle quali risultava che l'imputato aveva fatto uso di un documento contraffatto idoneo a ingannare la fede pubblica, avente contenuto giuridico e probatorio sia intrinseco sia estrinseco, con potenziale rilievo autorizzatorio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • Per censurare utilmente la motivazione della sentenza impugnata è necessario indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali, non essendo sufficiente una critica generica del giudizio di fatto.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da un quadro probatorio coerente, comprensivo di accertamenti tecnici e testimonianze, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • L'uso di un documento contraffatto può integrare un'offesa alla fede pubblica quando il documento presenti un contenuto giuridico e probatorio apprezzabile, anche sotto il profilo del potenziale rilievo autorizzatorio.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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