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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26992/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non proponibile la censura relativa alla mancata motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato che ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Napoli pronunciata in esito a concordato ex art. 599-bis c.p.p. Dalla motivazione emerge che il ricorrente censurava la decisione per asserita omissione di motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., cioè lamentava che la Corte territoriale non avesse rilevato una causa di immediato proscioglimento. La Corte di cassazione richiama però il proprio precedente secondo cui, contro una pronuncia ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione, mentre non sono proponibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena salvo che si tratti di sanzione illegale. Il ricorso, quindi, è stato ritenuto inammissibile perché veicolava un motivo non consentito.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La pronuncia emessa ex art. 599-bis c.p.p. è impugnabile in cassazione solo per questioni relative alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili motivi rinunciati o censure incompatibili con la struttura del concordato.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è motivo deducibile con il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello sono proponibili in cassazione solo censure attinenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
  • Non è deducibile in cassazione, contro una pronuncia ex art. 599-bis c.p.p., la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la doglianza non investa un vizio consentito dalla speciale disciplina del concordato.
  • I vizi relativi alla determinazione della pena non sono scrutinabili in cassazione se non si traducono in illegalità della sanzione, ossia se la pena resta nei limiti edittali e corrisponde al tipo legale previsto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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