Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23605/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce dall'addebito, su un conto corrente acceso dal correntista, della somma di lire 48.000.000, che l'interessato assumeva derivare da un ordine di acquisto di titoli azionari e obbligazionari del 7 novembre 1991 da lui mai impartito. In primo grado era stata rinunciata la domanda di rendiconto, mentre era stata respinta la domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme asseritamente annotate a debito illegittimamente. In appello, la Corte territoriale ha confermato il rigetto ritenendo tardivo il disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'ordine di acquisto: secondo il giudice di merito, la scrittura, prodotta dalla banca al momento della sua costituzione, andava disconosciuta alla prima udienza di comparizione, e non in una memoria successiva. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 166 e 215 c.p.c., per avere la Corte ritenuto tacitamente riconosciuta la sottoscrizione nonostante la produzione del documento fosse avvenuta con costituzione tardiva del convenuto rispetto al termine di cui all'art. 166 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 216 c.p.c., per non avere considerato la pretesa rinuncia della banca all'eccezione di tardività del disconoscimento; 3) violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., per omessa considerazione della rinuncia, in sede di precisazione delle conclusioni, alle richieste istruttorie e alle relative opposizioni, comprensive dell'eccezione di decadenza dal disconoscimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che, quando il convenuto produca un documento con costituzione tardiva rispetto al termine a ritroso previsto dall'art. 166 c.p.c., non sorge in capo alla controparte l'onere di disconoscere la sottoscrizione già alla prima udienza successiva alla produzione. Il disconoscimento effettuato con la memoria autorizzata a tale udienza è stato quindi ritenuto tempestivo. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 215 c.p.c.

    la scrittura privata si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione; tale onere sorge solo se la produzione è rituale e la parte ha avuto una legale conoscenza del documento

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della verificazione e alla dedotta rinuncia all'eccezione di tardività del disconoscimento

  • art. 166 c.p.c.

    il termine a ritroso per la costituzione del convenuto rileva per stabilire se la produzione documentale sia rituale e quindi idonea a far sorgere l'onere di disconoscimento

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per indicare il termine ordinario di costituzione del convenuto e le decadenze connesse

  • art. 171, secondo comma, c.p.c.

    consente la costituzione tardiva del convenuto, ma ciò non implica automaticamente che la produzione tardiva renda immediatamente operante l'onere di disconoscimento per la controparte

  • art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3, c.p.c.

    richiamato per indicare il momento della produzione documentale e dell'articolazione dei mezzi istruttori nella fase di trattazione

  • art. 180 c.p.c.

    nel regime previgente, la memoria successiva all'udienza di prima comparizione poteva essere il primo utile momento per reagire alla produzione documentale tardiva

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto come violato per omessa pronuncia sulla pretesa rinuncia della banca all'eccezione di decadenza

  • art. 189 c.p.c.

    dedotto come violato per mancata considerazione delle difese svolte in sede di precisazione delle conclusioni

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato a sostegno dell'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e di termini processuali non eccessivamente compressivi del diritto di difesa

Massime di principio

  • L'onere di disconoscere la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in giudizio sorge solo quando il documento sia stato ritualmente prodotto e quindi legalmente portato a conoscenza della controparte.
  • Se il convenuto produce tardivamente un documento con la propria costituzione, senza rispettare il termine a ritroso previsto per la costituzione, non può pretendersi che la controparte disconosca la sottoscrizione già nella prima udienza successiva, perché ciò le priverebbe del termine legale effettivo per esaminare il documento e approntare la difesa.
  • Il termine per il disconoscimento non può essere costruito in modo da consentire alla parte che produce tardivamente il documento di determinare unilateralmente, in violazione del principio di effettività della difesa, il tempo di reazione dell'avversario.
  • Il disconoscimento effettuato nella prima memoria utile successiva a una produzione documentale tardiva deve essere considerato tempestivo, ove la controparte non abbia avuto prima una legale e concreta possibilità di esaminare il documento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.