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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25949/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo congruo e logico, sulla base delle emergenze procedimentali, e che le doglianze del ricorrente fossero meramente rivalutative. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il procedimento riguarda il ricorso proposto contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Potenza aveva rigettato il reclamo avverso una sanzione disciplinare irrogata a un detenuto. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti posta a base della sanzione, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi acquisiti. La Corte rileva però che l'accertamento dell'illecito disciplinare si fondava sulla relazione di servizio dell'operante di polizia penitenziaria, che aveva personalmente rinvenuto un apparecchio cellulare e riferito anche una frase pronunciata dal detenuto in sua presenza. Il ricorso riproponeva quindi questioni già esaminate dal giudice di sorveglianza e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, priva di specifici vizi logici della motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando la motivazione del provvedimento impugnato è congrua, logicamente coerente e ancorata agli atti, la Corte non può essere sollecitata a una nuova valutazione del fatto.
  • Le censure che si limitano a riproporre la medesima lettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito sono inammissibili se non evidenziano specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • Le dichiarazioni rese alla presenza diretta dell'operante di polizia penitenziaria, che percepisce immediatamente il fatto e lo riferisce in relazione di servizio, possono costituire valido supporto dell'accertamento dell'illecito disciplinare senza essere assimilate a dichiarazioni da rendere con le garanzie dell'indagato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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