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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 800/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare relativa alla pena risultante dal provvedimento di cumulo del 3/06/2020 e che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione alla semilibertà. Il ricorrente, assistito dall'avv. Giada Toti, deduceva un unico motivo consistente nella violazione di legge e nel vizio di motivazione con riferimento al giudizio sulla pericolosità sociale.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato ritualemente al ricorso con dichiarazione pervenuta in cancelleria il 6/10/2022; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia e non esaminato nel merito. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 e l'art. 616 cod. proc. pen., il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 500,00.

Norme richiamate

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, non essendo emersa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità da parte del ricorrente, possono comunque operare le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in tema di spese e sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinunzia

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso di cassazione, depositata in cancelleria, provoca l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso e impedisce l'esame del merito della questione impugnata.
  • In caso di rinuncia non attribuibile a colpa grave della parte, il giudice può comunque applicare le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., imponendo le spese e una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non comporta pronuncia sulla fondatezza dell'ordinanza impugnata: il provvedimento impugnato resta in vigore.
  • Prima di rinunciare a un ricorso, valutare attentamente i rischi processuali (perdita dell'unica via di impugnazione, oneri economici) e la possibilità di preservare la questione con memorie o integrazioni difensive.
  • Se il motivo di impugnazione concerne un vizio di motivazione su aspetti come la pericolosità sociale, occorre evitare la rinuncia per consentire che la Corte esamini eventuali errori di diritto o di fatto nel provvedimento impugnato.

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