Cassazione Penale, Ordinanza n. 32224/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per evasione, deducendo violazione di legge per l'esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 385, quarto comma, c.p., relativa alla costituzione in carcere prima della condanna. Ha inoltre chiesto l'assegnazione della causa alla sezione di provenienza e la trattazione nelle forme ordinarie. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che non vi era stata una vera "costituzione" in carcere, poiché l'imputato si era presentato presso la casa circondariale solo per ritirare effetti personali in giacenza e non per sottoporsi volontariamente a restrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo, confermando quindi la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità per evasione e aveva escluso l'attenuante invocata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
L'attenuante richiede una effettiva costituzione in carcere prima della condanna, cioè una volontaria sottoposizione alla restrizione, non essendo sufficiente un accesso al carcere per finalità diverse, come il ritiro di effetti personali.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.
Massime di principio
- L'attenuante della costituzione in carcere prevista per il delitto di evasione presuppone un comportamento inequivoco di spontanea e reale sottoposizione alla restrizione, non potendo essere riconosciuta quando l'ingresso in istituto penitenziario avvenga per ragioni meramente materiali o estranee a tale finalità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto è manifestamente infondato alla luce della motivazione di merito e degli elementi fattuali accertati.
- In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32193/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32194/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32195/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32196/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32197/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32199/2025 del 29/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →