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Sentenza

Sentenza n. 3050/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - dell’esclusione del ricorrente dal test per il superamento del c.d. “semestre – filtro” e passaggio al II semestre del corso ordinario di studi presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina, per il mancato conseguimento della soglia di frequenza minima di cui all’art. 4, comma 5, del d.m. del Ministero dell’Università e la Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202600963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla partecipazione al test per il passaggio dal semestre-filtro al secondo semestre del corso ordinario di Medicina e Chirurgia, per mancato raggiungimento della soglia minima di frequenza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l’esclusione dalla prima sessione del test finale, già svoltasi il 20 novembre 2025, disposta per il mancato conseguimento della soglia minima di frequenza prevista dall’art. 4, comma 5, del d.m. MUR n. 418 del 30 maggio 2025. Deduceva la violazione del principio di legalità, sostenendo che l’obbligo di frequenza non fosse previsto né dalla legge delega n. 26/2025 né dal d.lgs. n. 71/2025, ma fosse stato introdotto ex novo da una fonte secondaria quale ulteriore strumento selettivo non autorizzato dalla legge. Deduceva inoltre la manifesta irragionevolezza e illogicità della prescrizione. Riferiva di avere già proposto un distinto ricorso dinanzi al TAR Sicilia - Catania per un asserito malfunzionamento del sistema telematico di rilevazione delle presenze, per l’omessa concessione del recupero o della rettifica delle presenze e contro il provvedimento di esclusione, nonché per il mancato riconoscimento degli ausili connessi a disturbi specifici dell’apprendimento durante il test. Chiedeva cautelarmente l’ammissione con riserva al secondo semestre o, in alternativa, la partecipazione a una nuova prova con gli ausili necessari; nel merito chiedeva l’annullamento, la declaratoria di nullità o inesistenza dell’esclusione, anche previa disapplicazione o annullamento del decreto ministeriale, nonché l’iscrizione al corso ordinario senza ulteriori prove. Dopo la costituzione delle amministrazioni, depositava un atto non notificato alle controparti con cui dichiarava di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, intendendo coltivare il giudizio già instaurato dinanzi al TAR Sicilia - Catania.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha escluso che potesse essere dichiarata l’estinzione del processo, poiché la rinuncia non era stata notificata alle altre parti, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, applicando l’art. 84, comma 4, c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ragione della dichiarazione del ricorrente di non voler più coltivare il giudizio dinanzi a questo TAR. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità dell’obbligo di frequenza, all’esclusione, al decreto ministeriale, al sistema di rilevazione delle presenze o agli ausili per i disturbi specifici dell’apprendimento. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione del carattere meramente processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata quando ricorrono i presupposti processuali indicati dal Collegio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato dato avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso e della definizione con sentenza in forma semplificata.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    notifica della rinuncia alle altre parti

    La mancata notificazione della rinuncia impedisce la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente, pur in assenza delle formalità necessarie per l’estinzione, di valorizzare la rinuncia ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 4, comma 5, d.m. MUR n. 418 del 30 maggio 2025

    Prevede la soglia minima di frequenza posta a fondamento dell’esclusione, la cui legittimità non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non produce l’estinzione del giudizio se non è notificata alle altre parti secondo le forme previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; in tale situazione, il giudice può comunque dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte manifesti inequivocabilmente di non voler più coltivare la domanda.
  • La dichiarazione della parte di voler coltivare un diverso giudizio avente a oggetto la medesima o connessa vicenda può integrare sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso pendente, senza comportarne automaticamente l’estinzione.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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