Cassazione Civile, Ordinanza n. 22195/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Il Comune di Arezzo ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 37459 del 21 dicembre 2022, che aveva rigettato il ricorso della società immobiliare e l'aveva condannata alla rifusione delle spese in favore del Comune. Nel dispositivo, però, era stata omessa per errore materiale la quantificazione delle spese, pur essendo stato affermato in motivazione che le spese seguivano la soccombenza. Il Comune ha quindi domandato che fosse integrato il dispositivo con la misura delle spese dovute.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata l'istanza di correzione. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il giudice abbia manifestato in motivazione la volontà di porre le spese a carico della parte soccombente ma nel dispositivo abbia omesso la loro liquidazione, la parte interessata deve ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e ss. c.p.c. La Corte ha quindi corretto l'ordinanza precedente, inserendo nel dispositivo la quantificazione delle spese in euro 4.000 per compensi. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del presente giudizio di correzione, ritenuto di natura amministrativa e non contenziosa.
Norme richiamate
La mancata liquidazione delle spese nel dispositivo, a fronte della chiara volontà espressa in motivazione di porle a carico della parte soccombente, va emendata mediante la procedura di correzione degli errori materiali.
Massime di principio
- Quando il dispositivo di una decisione omette per errore materiale la quantificazione delle spese, pur risultando dalla motivazione la volontà del giudice di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve chiedere la correzione dell'errore materiale e non una nuova decisione sul punto.
- La correzione dell'errore materiale può integrare il dispositivo con la liquidazione delle spese quando l'omissione è meramente redazionale e la statuizione sulle spese è già desumibile dalla motivazione.
- Nel giudizio di correzione di errore materiale non si liquidano, in linea di principio, le spese del procedimento, trattandosi di un'attività di natura amministrativa e non contenziosa.
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