Ordinanza n. 1697/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 16338/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro un provvedimento sanzionatorio fondato su accertamenti relativi all'assunzione di stupefacenti
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, deducendo censure di ordine tecnico e metodologico sull'esame del materiale pilifero effettuato il 4 dicembre 2017, nonché contestazioni relative alla tempestività dell'avvio e alla durata del procedimento sanzionatorio. Il testo richiama inoltre un successivo accertamento di positività allo stupefacente, effettuato nel 2024, ancora sub judice.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato della sommaria delibazione, del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'esito dell'esame del materiale pilifero del 4 dicembre 2017 fosse coerente con le dichiarazioni rese dall'appellante nel febbraio 2017 e che le censure tecniche e metodologiche non ne avessero incrinato la solidità. Ha valorizzato anche il successivo accertamento di positività del 2024, pur precisando che esso è ancora sub judice. Il Collegio ha inoltre ritenuto tempestivo l'avvio del procedimento sanzionatorio, poiché il verbale era stato trasmesso al Commissariato di appartenenza il 21 novembre 2017, dopo il nulla osta del pubblico ministero, e ha giudicato complessivamente ragionevole la durata del procedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza può essere negata quando, alla luce di una sommaria delibazione, le censure tecniche e metodologiche contro un accertamento amministrativo non appaiano idonee a comprometterne la solidità e l'accertamento risulti coerente con ulteriori elementi istruttori.
- Ai fini della valutazione cautelare della tempestività del procedimento sanzionatorio, il momento rilevante può essere individuato nella trasmissione all'ufficio competente dell'atto contenente gli elementi conoscitivi, quando tale trasmissione sia intervenuta dopo l'acquisizione del necessario nulla osta dell'autorità giudiziaria.
- La ragionevolezza della durata di un procedimento sanzionatorio deve essere valutata complessivamente, tenendo conto anche degli adempimenti necessari per l'acquisizione e la trasmissione degli elementi istruttori.
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