Cassazione Penale, Sentenza n. 3293/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 23-bis del DL 137/2020, conv. in L.176/2020, sostenendo che le conclusioni del Pubblico Ministero erano state comunicate dalla cancelleria della Corte d'appello al difensore oltre il termine di dieci giorni previsto dalla norma, con conseguente pregiudizio per l'attività difensiva nel giudizio d'appello celebrato in forma cartolare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha richiamato precedenti principi secondo cui, nel giudizio d'appello cartolare disciplinato dall'art. 23-bis, la tardiva trasmissione telematica delle conclusioni del PM non integra automaticamente una violazione del diritto di difesa: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alle ragioni della difesa (ad es. per la complessità delle imputazioni o la necessità di approfondimenti). Inoltre la difesa è onerata di proporre tempestiva eccezione ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; in mancanza, la parte va considerata comunque presente e non sussiste la nullità. Conseguentemente il ricorso, formulato in termini generici, è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; resta confermata la sentenza impugnata che lo aveva condannato per tentato furto aggravato alla pena di un anno e due mesi di reclusione e euro 200,00 di multa.
Norme richiamate
La tardiva trasmissione delle conclusioni del Pubblico Ministero non determina automaticamente violazione del diritto di difesa nel giudizio cartolare; è richiesto il concreto pregiudizio alle ragioni della difesa per configurare nullità
La parte destinataria delle conclusioni tardivamente trasmesse deve proporre tempestiva eccezione ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; in mancanza la parte è considerata presente e l'eventuale nullità non si prescrive automaticamente
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello celebrato in forma cartolare, la sola tardiva comunicazione telematica delle conclusioni del PM non basta a dimostrare la violazione del diritto di difesa: va provato un concreto e specifico pregiudizio per la difesa
- La difesa ha l'onere di sollevare tempestivamente l'eccezione ex art. 182 c.p.p.; l'omessa eccezione comporta che la parte sia considerata presente e può precludere la nullità
- Le doglianze generiche e non corredate da indicazioni su come la tardiva trasmissione abbia inciso concretamente sulla strategia difensiva sono inammissibili
- In caso di ricorso manifestamente infondato o generico, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende
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