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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35198/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. il GIP aveva applicato all'imputato la pena di anni cinque di reclusione ed euro 400,00 di multa per vari reati commessi in danno della convivente e per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. per asserita omessa valutazione: (i) della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; (ii) della corretta qualificazione giuridica dei fatti. Ha inoltre sostenuto che la motivazione della sentenza fosse meramente apparente, con formule di stile. La Corte ha rilevato che il ricorso era rivolto contro una sentenza di patteggiamento successiva alla riforma del 2017, quindi impugnabile solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha quindi ritenuto inammissibili le doglianze perché estranee ai motivi tassativi consentiti e comunque generiche quanto alla qualificazione giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, per le sentenze di applicazione della pena pronunciate dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017, la ricorribilità è limitata ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la censura sulla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi consentiti, mentre la censura sulla qualificazione giuridica è stata ritenuta del tutto generica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama il rito del patteggiamento, nel cui ambito si colloca la sentenza impugnata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano dell'impugnazione nei casi previsti, compresa la presente impugnazione avverso sentenza di applicazione della pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    Limita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento pronunciata dopo la riforma del 2017.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    Costituisce il parametro invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che la doglianza sulla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 non è proponibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., nel patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro le sentenze di applicazione della pena pronunciate dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento non è deducibile la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la doglianza si collochi nei limiti dei motivi consentiti dalla disciplina speciale.
  • La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e non meramente assertiva; la genericità del motivo ne comporta l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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