Cassazione Penale, Sentenza n. 39555/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova che ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia in carcere disposta a seguito di ordine di arresto provvisorio a fini estradizionali emesso dal Tribunale di Kiev. Il ricorrente ha dedotto: (i) che la Corte non ha valutato correttamente la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari, malgrado il trasferimento del domicilio in un luogo più distante dalla frontiera francese e la possibilità di applicare il braccialetto elettronico; (ii) vizio di motivazione nel rigetto della revoca, poiché il pericolo di fuga sarebbe stato fondato solo sui gravi indizi di colpevolezza e su una pretesa efficacia della sentenza n. 8636/30.1.2024 della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al primo motivo: ha accolto che la Corte di appello di Genova non ha motivato adeguatamente il perché la custodia in carcere non potesse essere sostituita con gli arresti domiciliari (con eventuali prescrizioni come il braccialetto elettronico). Quanto alla richiesta di revoca, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte di appello adeguata sul punto, rilevando la sussistenza di un concreto pericolo di fuga basato sulla gravità dei fatti, sui collegamenti del ricorrente con circuiti criminali e sull'assenza di spiegazioni plausibili sulla sua presenza in Italia; il motivo relativo è quindi infondato. L'ordinanza impugnata è stata annullata sul punto relativo alla sostituzione e il procedimento è stato rinviato alla Corte di appello di Genova per un nuovo giudizio sull'adeguatezza della misura. Disposto invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter.
Norme richiamate
le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti delle persone ad esse sottoposte, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto
La norma è stata richiamata per ribadire il principio di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari: la misura deve essere la meno afflittiva possibile e commisurata alle esigenze cautelari per tutta la durata della sua applicazione
art. 94, comma 1-ter (procedura)
disposto l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter
Determinazioni di cancelleria connesse all'esecuzione del provvedimento di rinvio: atto formale di trasmissione per gli adempimenti procedurali indicati dalla norma
Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011 (Khalil)
il principio di adeguatezza si ricollega al principio di gradualità ... la misura cautelare deve essere sempre quella che appare più adeguata ... per l'intero arco della sua 'vita' nel processo
Giurisprudenza richiamata per consolidare il principio che adeguatezza e proporzionalità devono assistere la misura cautelare in tutto il suo svolgimento, non solo al momento della sua adozione
Sentenza n. 8636 del 30/01/2024 della Corte di cassazione
richiamata dalla Corte di appello nel valutare gli indizi in relazione alla richiesta estradizionale
La sentenza era stata evocata dalla Corte di appello; il ricorrente sosteneva che quella decisione avesse un diverso contenuto interpretativo (sull'esonero dell'autorità procedente dall'autonoma valutazione del compendio indiziario) ma la Cassazione nel caso ha ritenuto che la Corte di appello potesse comunque fondare il pericolo di fuga anche sui gravi indizi e sugli elementi di contesto
Massime di principio
- Il principio di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari obbliga il giudice a verificare, in ogni fase, se esistono misure meno afflittive idonee a perseguire le esigenze cautelari.
- La semplice reiterazione di istanze già precedentemente respinte può giustificare un rigetto, ma solo se non emergono nuovi elementi rilevanti: sopravvenute circostanze (es. cambio di domicilio, dispositivi elettronici) devono essere valutate e motivate esplicitamente.
- Il giudice che rigetta la sostituzione della custodia in carcere deve motivare perché le cautele proposte (arresti domiciliari, braccialetto elettronico, prescrizioni) non sono sufficienti a neutralizzare il pericolo di fuga.
- Quando il motivo di ricorso evidenzia carenza o silenzio motivazionale sul punto decisivo, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio, ordinando alla Corte di merito di applicare i principi di adeguatezza.
- L'onere del ricorrente in cassazione include il confronto con la motivazione della decisione impugnata; motivi generici e non specificamente confutanti la motivazione della Corte rischiano di essere respinti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39477/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39479/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39481/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39483/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39484/2024 del 28/10/2024
- Sentenza penale · 28 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39486/2024 del 28/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →