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Ordinanza

Ordinanza n. 130/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza sindacale n. 351 del 16 dicembre 2025 del Comune di Crotone, avente ad oggetto la “eliminazione dell’inconveniente igienico-sanitario” mediante bonifica dei materiali contenenti amianto presso l’immobile dei ricorrenti, da eseguirsi a loro cure e spese entro 30 giorni dalla notifica, mediante rimozione della copertura e conferimento in discarica, con successivo invio di documentazione fotografica e formulari rifiuti; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare: a) la richiesta di intervento e la relazione dell’ASP di Crotone prot. ingresso Comune di Crotone 0103709 del 20/10/2025; b) gli atti di avvio del procedimento; c) i pareri e riscontri ASP intervenuti a seguito delle memorie dei ricorrenti prot. uscita Comune di Crotone del 12/12/2025;

Giustizia amministrativa202600268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di bonifica e rimozione, a cura e spese dei destinatari, di materiali contenenti amianto presso un immobile

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinatari bonifica)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 351 del 16 dicembre 2025, con la quale il Comune di Crotone ha imposto la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti presso un immobile, mediante rimozione della copertura, conferimento in discarica e successiva trasmissione della documentazione comprovante l'intervento, entro trenta giorni dalla notificazione. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la richiesta di intervento e la relazione dell'ASP di Crotone, gli atti di avvio del procedimento e i successivi pareri e riscontri dell'ASP. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Tra le censure esaminate in via interinale, i ricorrenti hanno contestato l'estensione dell'ordinanza ad Angelina Batti, Massimiliano Balzano e Danilo Balzano, quali soci accomandanti della società Trebi s.a.s., privi di poteri di amministrazione e responsabili delle obbligazioni sociali nei limiti del conferimento.

La decisione

Il TAR ha accolto solo parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni complessive del ricorso richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e che, allo stato, non emergano soluzioni alternative alla bonifica imposta. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all'interesse alla tutela della salute pubblica rispetto al prospettato danno economico della parte ricorrente, negando quindi la sospensione dell'ordinanza nella parte rivolta agli altri destinatari. Ha invece ravvisato profili di fondatezza nella censura concernente i tre soci accomandanti, rilevando la loro assenza di poteri amministrativi e la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali al conferimento effettuato. Ha pertanto sospeso gli effetti dell'ordinanza esclusivamente nei loro confronti, respingendo la domanda cautelare per il resto. Ha fissato l'udienza pubblica di merito all'8 luglio 2026 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel giudizio amministrativo, con valutazione interinale del fumus e del bilanciamento degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può limitarsi a una valutazione interinale e decidere sulla sospensione sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • L'interesse alla tutela della salute pubblica può prevalere, in sede cautelare, sul danno economico prospettato dai destinatari di un'ordinanza di bonifica di materiali contenenti amianto, quando allo stato degli atti non emergano soluzioni alternative alla bonifica imposta.
  • Un'ordinanza sindacale di bonifica non può essere cautelarmente mantenuta nei confronti di soci accomandanti privi di poteri di amministrazione, qualora la loro responsabilità per le obbligazioni sociali sia limitata al conferimento e non risultino specifici presupposti per imputare loro personalmente l'obbligo di eseguire la bonifica.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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