Cassazione Penale, Ordinanza n. 03080/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile il motivo relativo alla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. in presenza di una sentenza resa ex art. 444 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Civitavecchia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), deducendo la mancata valutazione delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., cioè la possibile ricorrenza di una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile. La Corte rileva però che tale censura introduce un motivo non deducibile nel limite previsto dall'art. 448-bis c.p.p. per le sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro per la verifica di eventuali cause di proscioglimento immediatamente rilevabili, ma la doglianza relativa alla sua mancata applicazione non è deducibile nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento nei limiti indicati dalla disciplina speciale.
La sentenza impugnata è stata emessa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti; la natura del rito rileva ai fini della proponibilità dei motivi di ricorso.
Viene indicato come norma che rende non deducibile il motivo di ricorso articolato dall'imputato avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso una sentenza pronunciata all'esito di patteggiamento non sono deducibili motivi di ricorso che esulano dal perimetro consentito dall'art. 448-bis c.p.p., quando si risolvano nella contestazione della mancata verifica ex art. 129 c.p.p.
- La mancata valutazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere in cassazione se il motivo non rientra tra quelli consentiti per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nei ricorsi contro sentenze emesse ex art. 444 c.p.p., il controllo di legittimità è soggetto a un regime di impugnazione speciale e più restrittivo rispetto al giudizio ordinario.
Come è indicizzato
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