Sentenza n. 51/2026 - Trento, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Bando di gara, CIG B860E828F4, pubblicato sulla GUUE in data 26.9.2025, con il quale l’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale ha indetto la procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di avvio a recupero di rifiuto costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense raccolti da Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale”; - di tutti gli atti e documenti che compongono la lex specialis di gara, ivi compresi il Disciplinare di gara, il documento denominato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, il Capitolato tecnico, il Capitolato d’oneri e la Relazione illustrativa generale del servizio; - di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresa la delibera del Consiglio di amministrazione n. 66 del 9.9.2025 con la quale la medesima Azienda Speciale deliberava di affidare il servizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5.12.2025: - oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, dei seguenti ulteriori atti: - del documento, pubblicato in data 27.10.2025, denominato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, relativo alla medesima procedura aperta, CIG B860E828F4; - del disciplinare di gara, pubblicato in data 27.10.2025, relativo alla procedura aperta, CIG B860E828F4, per l’affidamento del “Servizio di avvio a recupero di rifiuto costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense raccolti da Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale”; - del documento, pubblicato in data 27.10.2025, denominato “Relazione illustrativa generale del servizio”, relativo alla medesima procedura aperta, CIG B860E828F4; - di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluso, per quanto occorrer possa, il documento denominato “Avviso di rettifica del Bando di Gara” recante data 27.10.2025 ed il Bando di Gara oggetto di rettifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.01.2026: - della delibera n. 16/2025, adottata in data 17.12.2025, con la quale la gara per l’affidamento del “Servizio di avvio a recupero di rifiuto costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense raccolti da Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale”, CIG B860E828F4, è stata aggiudicata alla soc. Bio Energia Trentino S.r.l.; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi inclusi tutti i verbali di gara; nonché, per quanto occorrer possa: - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio; - degli atti già impugnati con i primi motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, lex specialis, atti di gara e successiva aggiudicazione del servizio di avvio a recupero di rifiuti biodegradabili alla controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura aperta, nonché, con motivi aggiunti, i documenti della lex specialis pubblicati successivamente e l’aggiudicazione alla controinteressata. Ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, concorrenza, accesso al mercato, proporzionalità, efficacia ed efficienza, nonché degli artt. 100 e 108 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 67 e 68 della direttiva 2014/24/UE, dell’allegato II.8 al d.lgs. 36/2023 e dell’art. 181 del d.lgs. 152/2006. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà e sviamento. L’aggiudicazione è stata censurata anche per invalidità derivata dai vizi denunciati contro gli atti presupposti. Prima dell’udienza di merito, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, in ragione del tempo trascorso e di un accordo intervenuto con la stazione appaltante.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il bando, la lex specialis e l’aggiudicazione. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione fino alla trattenuta della causa in decisione e può dichiarare di avere perso l’interesse alla decisione. In tale ipotesi il giudice deve dichiarare l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state compensate in conformità all’accordo tra le parti costituite; nulla è stato disposto per la controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della parte ricorrente di avere perso l’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, quando interviene prima che la causa sia trattenuta in decisione.
Massime di principio
- Il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare, sulla base di una propria valutazione, la sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione prima della definizione della causa, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare un ricorso principale e i motivi aggiunti proposti contro atti successivi della medesima procedura, determinando l’improcedibilità dell’intero giudizio.
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