Cassazione Civile, Ordinanza n. 39386/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Una parte privata aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto con cui era stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, revoca fondata sulla ritenuta colpa grave ex art. 136 d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, non già per ragioni attinenti alla colpa grave, ma assumendo che l’opponente fosse priva di legittimazione attiva. Il ricorso per cassazione censurava tale statuizione deducendo violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e degli artt. 74 e 136 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo in sostanza che la legittimazione ad opporsi spettasse alla parte interessata al beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione all’opposizione contro il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o contro il decreto di revoca del beneficio spetta esclusivamente all’interessato, cioè alla parte che intende avvalersi del patrocinio o che vi è già stata ammessa e ne subisce la revoca. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, affinché si uniformi a tale principio e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
disciplina l’opposizione avverso il decreto di rigetto o di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ne ricava che la legittimazione spetta all’interessato al beneficio.
norma richiamata quale base della revoca per colpa grave; nel caso concreto la revoca era stata pronunciata per tale ragione.
richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di patrocinio a spese dello Stato.
art. 3 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura di violazione del principio di eguaglianza.
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tutela del diritto di difesa e di accesso alla giustizia.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, l’opposizione contro il decreto di rigetto dell’istanza o di revoca dell’ammissione può essere proposta soltanto dalla parte direttamente interessata al beneficio, non dal difensore o da terzi.
- La legittimazione processuale va distinta in modo netto tra controversie sul beneficio del patrocinio e controversie sulla liquidazione del compenso del difensore: nel primo caso è legittimato l’assistito, nel secondo il difensore in proprio.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile l’opposizione per difetto di legittimazione, deve applicare correttamente il criterio soggettivo di titolarità dell’interesse al beneficio, senza sovrapporlo ad altri profili della revoca.
- Il controllo di legittimità può condurre alla cassazione con rinvio se l’errore del giudice di merito consiste nell’aver negato la legittimazione attiva alla parte che invece è l’unica titolare del potere di opposizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39229/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39230/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39231/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39233/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39246/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39247/2021 del 10/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →