Cassazione Civile, Sentenza n. 16113/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento di sfratto per morosità relativo a locale commerciale. I locatori (Mazza) agivano per il pagamento di canoni arretrati e per il risarcimento del danno per la sostituzione della vetrina; la conduttrice (Torinoro) ha opposto una "controdomanda" chiedendo la riduzione del 50% dei canoni per il periodo di lockdown (marzo-agosto 2020), invocando l'art. 91 comma 1 del d.l. "Cura Italia" e i principi di buona fede e di integrazione del contratto (artt. 1374 e 1375 c.c.). In primo grado il Tribunale ha accolto le domande dei locatori (condannando la società al pagamento di Euro 11.507,00 per canoni e di Euro 10.980,00 per il danno alla vetrina) e ha respinto la controdomanda per mancata prova dei presupposti. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Il ricorso per cassazione della società è fondato su profili procedurali (ammissibilità della memoria integrativa, improcedibilità per mancato esperimento della mediazione) e su profili di merito (applicabilità dell'art. 91 d.l. 18/2020 e onere della prova).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la memoria integrativa dopo il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., ha escluso l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione (perché sollevata intempestivamente e con note scritte non autorizzate), e ha confermato sul merito che la controdomanda di riduzione del canone era priva di prova circa l'effettiva incidenza delle misure anti-Covid sui ricavi e, più in generale, che dall'art. 91 del d.l. n.18/2020 non può desumersi un diritto potestativo giudiziale alla riduzione del canone. La Corte ha chiarito che il decreto "Cura Italia" incide sul giudizio di imputabilità dell'inadempimento (escludendo la responsabilità per danni), ma non istituisce un rimedio potestativo di riduzione della prestazione nei contratti onerosi di durata; il rimedio previsto dall'ordinamento per sopravvenuta eccessiva onerosità resta la risoluzione, mentre una riduzione ad equità è prevista solo per specifici casi (es. contratti a titolo gratuito, art.1468 c.c.). Sono state condannate le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
Consente il mutamento di rito verso la cognizione piena e legittima la presentazione di memorie integrative che possono cristallizzare nuove posizioni e ampliamenti della domanda
Regola l'integrazione degli atti introduttivi; la memoria integrativa può contenere nuove domande, eccezioni e deduzioni che definiscono l'oggetto del giudizio nella fase a cognizione piena
Norma richiamata in tema di opposizione nella fase sommaria dello sfratto; il rilievo principale è che, indipendentemente dal tipo di svolgimento della fase sommaria, la memoria integrativa nella cognizione piena ha efficacia sostanziale
art. 91, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia")
"il rispetto delle misure di contenimento ... è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore"
Attribuisce alle misure anti-Covid natura di causa non imputabile dell'inadempimento, incidendo sul giudizio di imputabilità e sull'obbligo di risarcimento; non crea però un diritto potestativo giudiziale alla riduzione della prestazione nei contratti onerosi
Principi di etero-integrazione del contratto (art.1374) e di buona fede nell'esecuzione (art.1375). La Corte afferma che tali principi non attribuiscono alle parti un potere potestativo di modificare unilateralmente la prestazione né costituiscono di per sé titolo per una riduzione giudiziale del canone nei contratti onerosi
Richiamati in relazione alla responsabilità contrattuale: l'art.91 d.l. 18/2020 incide sul giudizio di imputabilità rispetto a questi articoli, escludendo la responsabilità se l'inosservanza è dovuta a causa non imputabile
Prevede la possibilità per la controparte di chiedere la riduzione del corrispettivo per scongiurare la risoluzione per eccessiva onerosità; la Corte richiama il ruolo di tale istituto come strumento per evitare la risoluzione, non come diritto potestativo generale al quale ricorrere in via autonoma
La riduzione ad equità della prestazione è prevista espressamente per i contratti a titolo gratuito; tale previsione è stata richiamata per affermare la non applicabilità di una riduzione potestativa analogica ai contratti onerosi
Principio dell'onere della prova: spetta alla parte che agisce in giudizio dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa; nel caso di specie la conduttrice non ha provato l'effettiva incidenza delle restrizioni sui ricavi
Principio della tipicità dei rimedi costitutivi/potestativi: i rimedi giudiziali potestativi devono essere espressamente previsti dalla legge; non è ammessa per analogia l'introduzione di un nuovo diritto potestativo di riduzione nei contratti onerosi
art. 348-bis e art. 348-ter c.p.c.
Norme processuali su impugnazioni e ricorso per cassazione nel rito del lavoro e similari; contestualizzano la procedura esperita (dichiarazione di inammissibilità in appello e ricorso per cassazione)
art. 360 c.p.c. (n. 3 / rett. n.4)
Norma che individua i motivi di cassazione (violazione di legge); utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso relativi a violazioni normative e vizi di motivazione
Massime di principio
- In un procedimento di convalida di sfratto che evolve in cognizione piena (mutamento di rito ex art.667 c.p.c.), la memoria integrativa può introdurre nuove domande o cause petendi; l'oggetto del giudizio si cristallizza nella fase di cognizione piena
- L'art. 91 d.l. n.18/2020 (Cura Italia) rileva ai fini dell'imputabilità dell'inadempimento (escludendo responsabilità e risarcimento), ma non crea un diritto autonomo e potestativo alla riduzione del canone nei contratti onerosi di durata
- Il rimedio principale per il debitore che invochi un aggravio eccezionale e imprevedibile della propria prestazione resta la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta; la riduzione giudiziale della prestazione ad equità non è riconosciuta come rimedio potestativo generale nei contratti onerosi (salvo casi tassativi)
- La parte che deduce la riduzione del canone per effetto di misure anti-Covid deve provare concretamente l'incidenza delle restrizioni sui ricavi/attività e la misura dello squilibrio sinallagmatico; senza prova, la domanda è destinata a fallire
- Il dovere di buona fede può giustificare la richiesta di rinegoziazione tra le parti, ma l'assenza di una richiesta preventiva e la mancata produzione di elementi probatori in ordine alla trattativa indeboliscono la posizione di chi chiede una rettifica contrattuale
- Le eccezioni procedurali relative all'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione devono essere sollevate tempestivamente secondo le regole processuali; depositi non autorizzati (es. note scritte non previste) possono essere irricevibili
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