Cassazione Civile, Sentenza n. 16212/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa al pagamento di un indennizzo per incendio: la polizza "Multirischi per il commercio" era stata stipulata dalla conduttrice (Alca s.r.l.) a copertura di rischi compresi danni al fabbricato di proprietà di Carlo Tonetto. Questioni principali: 1) natura della polizza (assicurazione per conto altrui) e individuazione del soggetto titolare dell'interesse assicurato (proprietario vs. contraente/conduttore); 2) validità di una clausola contrattuale (clausola 2.10) che attribuiva al solo contraente la facoltà di esercitare le azioni/diritti nascenti dalla polizza; 3) legittimazione a chiedere l'indennizzo (in particolare la domanda proposta dalla Trattoria Tonetto) e rilevanza degli atti compiuti dalla Alca ai fini dell'interruzione della prescrizione del credito vantato da Carlo Tonetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha: 1) cassato senza rinvio la parte della sentenza d'appello che aveva confermato il decreto ingiuntivo a favore della Trattoria Tonetto s.a.s., nella parte in cui aveva accolto la domanda di una parte che non aveva dimostrato la legittimazione (difetto di legitimatio ad causam) a ottenere l'indennizzo; 2) affermato in linea di principio che, nell'assicurazione danni per conto altrui, l'art. 1891 c.c. è inderogabile e che è nulla la clausola (come la 2.10) che escluda all'assicurato la facoltà di partecipare alla stima/liquidazione del danno e di agire in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennizzo; 3) stabilito che, se la polizza copre il rischio di danni al fabbricato senza ulteriori specificazioni, l'interesse assicurato è quello del proprietario dell'immobile (e non automaticamente quello del conduttore), sicché il pagamento dell'indennizzo a soggetto diverso dal titolare dell'interesse è errato; 4) accolto parzialmente il terzo motivo di ricorso (sulla prescrizione) cassando con rinvio la sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto non sussistente la questione della interruzione della prescrizione: la Corte ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perché valuti se gli atti compiuti dalla Alca (in proprio) abbiano validamente interrotto la prescrizione del credito vantato da Carlo Tonetto, applicando il principio secondo cui la prescrizione non è validamente interrotta da chi costituisca in mora il debitore dichiarandosi creditore senza esserlo. Le spese di giudizio sono rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Nel contratto di assicurazione per conto altrui l'assicurato è il titolare dell'interesse esposto al rischio; la Corte ha ritenuto inderogabile il comma secondo (che tutela la posizione dell'assicurato) e ha dichiarato nulla la clausola che esclude all'assicurato la facoltà di agire per il pagamento dell'indennizzo
Non esaurisce tutte le ipotesi di nullità in materia assicurativa: la circostanza che una norma non sia espressamente elencata in art. 1932 non significa che sia derogabile se la deroga compromette la natura stessa dell'assicurazione
L'assicurato è il soggetto titolare dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio; la Corte individua nell'assicurazione dei danni al fabbricato l'interesse del proprietario e non, di per sé, quello del conduttore
La Corte richiama il principio per cui un contratto che non attribuisca l'effetto tipico dell'assicurazione (diritto all'indennizzo al titolare dell'interesse) sarebbe contrario alla causa e dunque nullo
Richiamato come esempio di norme riguardanti la misura dell'indennizzo e gli effetti temporali del contratto; la Corte osserva che art. 1932 elenca norme di quel tipo ma non esaurisce tutti i limiti inderogabili
Norma relativa alla manifestazione di volontà e ai negozi giuridici (citata nella doglianza sulla prescrizione); la Corte ha ritenuto la questione della imputazione degli atti interruttivi della prescrizione meritevole di ulteriore verifica in sede di rinvio
Norma sulla prescrizione; la Corte ha disposto il rinvio alla Corte d'appello affinché valuti se gli atti compiuti dalla Alca abbiano validamente interrotto la prescrizione del credito di Tonetto
Clausola contrattuale 2.10 della polizza
la polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società (...) L'Indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato
La Corte ha ritenuto nulla nella parte in cui pretende di escludere all'assicurato la facoltà di partecipare alla stima/liquidazione del danno e di agire in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennizzo, perché la clausola negherebbe di fatto il diritto all'indennizzo e contraddirebbe la natura del contratto assicurativo
Massime di principio
- Se un conduttore stipula una polizza "danni al fabbricato" senza specifiche aggiuntive, l'interesse assicurato è quello del proprietario: l'indennizzo per il danno alle strutture spettarà al proprietario e non automaticamente al conduttore
- Una clausola contrattuale che escluda all'assicurato la possibilità di partecipare alla liquidazione del danno o di agire in giudizio è nulla nella parte in cui nega l'esercizio del diritto all'indennizzo, perché contrasta con la natura stessa dell'assicurazione danni (art. 1891, 1904 e 1895 c.c.)
- Il contraente può essere incaricato dall'assicurato di gestire le pratiche (mandato o rappresentanza), ma non può pretendere il pagamento dell'indennizzo né convenire l'assicuratore in giudizio senza un espresso conferimento di poteri da parte dell'assicurato
- Per stabilire chi è l'assicurato occorre leggere il contenuto oggettivo della polizza e determinare a priori quale interesse essa intenda coprire; non è consentito determinare l'assicurato sulla base di chi ha sofferto il danno a posteriori
- Gli atti compiuti da un soggetto che dichiari di essere creditore possono non essere efficaci a interrompere la prescrizione del credito altrui se quel soggetto non è legittimato o non agisce in nome e per conto del titolare del diritto; la valutazione va fatta caso per caso (onere di dimostrare la rappresentanza/mandato)
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