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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16211/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'esecuzione pignoratizia per nullità delle notifiche di cinque cartelle esattoriali e delle successive intimazioni di pagamento (non indicazione degli enti impositori, notifiche effettuate a familiari non conviventi o in unità immobiliari diverse, eccezione di prescrizione di alcune cartelle). In sede di appello e rinvio l'AdER ha sostenuto, tra l'altro, che una cartella derivava da iscrizione a ruolo con natura tributaria (difetto di giurisdizione contestato dal Sericola). Inoltre sono dedotte questioni processuali su tempestività/iscrizione a ruolo in fase di rinvio e sulla utilizzabilità di documenti prodotti o evocati nei precedenti gradi. In cassazione sono stati sollevati motivi di nullità del procedimento, violazione di norme sul processo telematico (prove dei depositi PEC), errata valutazione delle prove di notifica e della necessità di querela di falso per contestare le relate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'AdER per tardività. Ha rigettato il primo motivo del ricorso (correggendo però la motivazione della corte di rinvio in tema di iscrizione a ruolo), ma ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse deciso la inammissibilità dell'opposizione in relazione alla cartella n. 083/2008/00012529/22 basandosi su un documento ("doc. n.6") non posto agli atti del giudizio di rinvio e senza esaminare l'eccezione di mancata produzione formulata dal Sericola. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame dell'appello di AdER. La Cassazione ha inoltre fissato principi di diritto sul processo telematico (necessità di produrre la pec di consegna in formato .msg/.eml per provare tempestività dei depositi) e ha chiarito che, nel giudizio di rinvio, l'improcedibilità dell'appello non opera come nel normale appello e che la nota di iscrizione a ruolo non costituisce onere dell'attore in riassunzione.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Stabilisce il termine per il deposito del controricorso (40 giorni); la Corte dichiara inammissibile il controricorso tardivo depositato oltre tale termine.

  • legge 7 ottobre 1969 n. 742, artt. 1 e 3 e r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 art. 92

    Principio consolidato secondo cui la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive; ciò incide sul computo dei termini per il controricorso.

  • art. 26 DPR 602/1973

    Regola la notificazione delle cartelle da parte dell'agente della riscossione e l'obbligo di conservare matrice/copia con relazione o avviso di ricevimento; la Corte ricorda che l'avviso di ricevimento sottoscritto prova la data di notificazione e che la relazione in calce non è sempre necessaria.

  • artt. 165, 347, 168, 392 e 393 c.p.c.

    Norme sul deposito degli atti, iscrizione a ruolo e giudizio di rinvio: la Cassazione precisa che, nel giudizio di rinvio, l'iscrizione a ruolo non costituisce onere dell'attore in riassunzione (la riassunzione è autonoma) e che l'improcedibilità dell'appello non si applica al giudizio di rinvio come nel normale appello.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5

    Artt. invocati come mezzi di censura per violazione di legge, nullità del procedimento e omesso esame di fatto decisivo; la Corte valuta i motivi in base a queste figure di vizio di legittimità.

  • artt. 139, 140, 221, 222 c.p.c. e art. 2700 c.c.

    Riferimenti alle norme sulla querela di falso, alla forza privilegiata delle relata e ai limiti della prova testimoniale: la Corte conferma che, per superare in modo decisivo una relata di notificazione, è necessaria la querela di falso; la prova testimoniale è preclusa quando la relata appare provata fino a querela di falso.

  • principi sul processo telematico (giurisprudenza)

    La Corte stabilisce che, per provare la tempestività di un deposito telematico, non è sufficiente la PEC di 'esito controlli'; è necessario produrre la PEC di consegna (file .msg o .eml) che contiene la busta inviata e il messaggio di invio.

Massime di principio

  • Un controricorso depositato oltre il termine di legge (art. 370 c.p.c.) è inammissibile: la Corte non esamina argomentazioni contenute in controricorsi tardivi.
  • Nel giudizio di rinvio successivo a cassazione, l'improcedibilità dell'appello non opera come nell'appello ordinario: la tardiva iscrizione a ruolo non determina automaticamente l'improcedibilità del giudizio di rinvio.
  • Per dimostrare la tempestività di un deposito telematico bisogna produrre la PEC di consegna (.msg o .eml); la sola PEC di esito controlli non è sufficiente.
  • Il giudice del rinvio non può decidere su questioni fondate su documenti non prodotti nel fascicolo di riassunzione senza aver prima esaminato l'eccezione di mancata produzione o la loro inutilizzabilità: l'utilizzabilità dei documenti deve risultare dagli atti del giudizio di rinvio.
  • Le relata di notificazione e gli avvisi di ricevimento hanno fede privilegiata: per contestarne il contenuto e provare che la consegna è avvenuta in unità diversa o a persona non autorizzata è necessaria la querela di falso; la prova testimoniale è in genere preclusa se contrasta con relata ritenuta provata.
  • Nelle controversie su notifiche effettuate a familiari o presso stabili con più unità (condomini), la valutazione circa convivenza e luogo reale di consegna è rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità non è agevole ottenere riforma se si chiede una rivalutazione di fatto non sorretta da vizio di diritto.
  • Se una parte intende che la Corte utilizzi documenti prodotti in precedenti gradi, tali documenti devono essere regolarmente prodotti o evocati nel fascicolo di riassunzione; in caso contrario la parte opponente può eccepirne l'inutilizzabilità e il giudice deve decidere preliminarmente su quell'eccezione.

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