Sentenza n. 2691/2026 - Roma, Sezione 5Q
avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio del visto per motivi di studio, avente ad oggetto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza volta alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario, chiedendo in concreto la fissazione di un appuntamento per presentare formalmente la domanda. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento, sostenendo quindi l'avvenuta soddisfazione della pretesa e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., sulla base della concorde posizione delle parti. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione; tuttavia, l'amministrazione resistente è stata posta a carico della restituzione al ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione; il ricorso era diretto a ottenere l'attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.
cessazione della materia del contendere
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per la formalizzazione della domanda e l'attivazione del relativo procedimento possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, quando tale attività costituisca l'oggetto concreto dell'istanza del ricorrente.
- Quando, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio, l'amministrazione adotta l'attività richiesta e la pretesa viene integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Il comportamento operoso dell'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese di lite, ferma restando la possibilità di porre a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato versato.
Come è indicizzato
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