Cassazione Penale, Sentenza n. 25604/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha respinto la richiesta di liberazione condizionale ex art. 176 c.p.; il ricorrente deduce violazione di legge (art. 176 c.p., artt. 6 e 14 CEDU, artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.) e violazione delle garanzie del contraddittorio e del giusto processo. La difesa ha contestato che il Tribunale non abbia considerato la documentazione prodotta (tra cui la relazione di sintesi della casa di reclusione con indici positivi), avendo dato peso solo alle informazioni della DDA riferite a fatti risalenti; ha inoltre rilevato l'assenza di altre pendenze, la proclamata innocenza del ricorrente e la revoca della costituzione di parte civile da parte delle presunte vittime, nonché che gli altri reati erano senza vittime (traffico di stupefacenti e associazione mafiosa).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente esercitato la discrezionalità richiesta dall'art. 176 c.p., valutando il requisito del "sicuro ravvedimento" sulla base del complesso degli elementi esteriorizzati durante l'espiazione (comportamento intramurario, relazioni degli organi di osservazione, atti di riparazione verso le vittime). Pur riconoscendo la regolare condotta in carcere, la Corte ha condiviso che non siano emerse manifestazioni esterne sufficienti di un definitivo ripudio delle scelte criminali: mancavano segni di emenda, in particolare il risarcimento alle vittime o gesti equivalenti, e non è stata documentalmente provata la revoca della costituzione di parte civile. La Corte ha affermato che l'adesione al trattamento rieducativo e l'accettazione dell'espiazione sono richieste dall'art. 176, e che la condotta difensiva di proclamata innocenza, se non accompagnata da segni di ravvedimento, non è idonea a garantire la liberazione condizionale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
E' il criterio normativo fondamentale per la liberazione condizionale: richiede il "sicuro ravvedimento" valutato sul comportamento durante l'espiazione. La Corte interpreta il requisito come comprensivo di comportamenti esteriorizzati, un percorso trattamentale di rieducazione e, ove possibile, atti di riparazione verso le vittime; l'obiettiva impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili non esclude la valutazione complessiva dell'atteggiamento del condannato
art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)
Richiamato dal ricorrente per contestare vizi procedurali; la Corte non ha ravvisato violazioni del diritto al giusto processo o del contraddittorio nella procedura di valutazione del Tribunale di sorveglianza
art. 14 CEDU (divieto di discriminazione)
Richiamato dal ricorrente ma non ritenuto leso: la valutazione della libertà condizionale è discrezionale e fondata su criteri oggettivi legati al ravvedimento
artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Richiamati a sostegno delle censure sul giusto processo e sulle garanzie difensive; la Corte non ha rilevato violazioni costituzionali nella valutazione del Tribunale di sorveglianza
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 c.p. il richiedente deve dimostrare un "sicuro ravvedimento": non basta la mera buona condotta in carcere, occorrono segni esteriori di reale e duraturo ripudio delle scelte criminali
- Il giudice di sorveglianza può e deve basarsi sulle relazioni degli organi di osservazione (casa di reclusione, DDA, ecc.), ma non è vincolato a esse; è richiesta una valutazione complessiva e motivata della pregnanza del percorso trattamentale
- La gravità, numero e tipologia dei reati (soprattutto quando hanno destato forte allarme sociale, come l'omicidio e la pena dell'ergastolo) impongono una valutazione più rigorosa del ravvedimento
- L'assenza di risarcimento materiale non determina automaticamente il diniego ma la mancata manifestazione di interesse o atti di riparazione può essere significativa ai fini della negativa valutazione del ravvedimento; l'oggettiva impossibilità di adempiere va provata e non produce effetti automatici
- La proclamazione di innocenza non esclude per sé la liberazione condizionale, ma occorre che sia accompagnata da adesione al trattamento rieducativo e da segni concreti di accettazione dell'espiazione
- Le allegazioni difensive (es. revoca della costituzione di parte civile da parte delle presunte vittime) devono essere documentalmente provate: affermazioni non documentate difficilmente possono incidere sulla valutazione giudiziale
- In sede di impugnazione la Corte di legittimità/non di merito verifica la correttezza dell'esercizio della discrezionalità e l'assenza di vizi logici o violazioni di legge: non è consentita una rinnovata valutazione di merito dei fatti già posti a base della valutazione del Tribunale di sorveglianza
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