Cassazione Penale, Ordinanza n. 09273/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e soprattutto nuovi, ossia non devoluti in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 20 gennaio 2025. Il ricorso si articolava in sei motivi, tutti formulati in termini generici e fondati su censure di violazione di legge, vizi di motivazione, erronea valutazione delle prove e illogicità della decisione. La Corte rileva però che tali doglianze introducevano questioni nuove, non previamente dedotte con l'atto di appello: dall'esame della sentenza impugnata risultava che in appello era stata proposta una sola doglianza, sicché i nuovi motivi erano estranei al devolutum e non potevano essere esaminati in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità del ricorso
In cassazione non possono proporsi questioni nuove, cioè non dedotte come motivi di appello; il controllo di legittimità resta circoscritto ai punti devoluti al giudice di secondo grado.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce censure nuove, non devolute al giudice di appello, poiché la Corte di legittimità non può pronunciarsi su questioni rimaste estranee al thema decidendum di secondo grado.
- La genericità dei motivi di ricorso, specie se accompagnata da doglianze non previamente specificate in appello, impedisce l'esame nel merito e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
- Il giudice di appello non è tenuto a pronunciarsi su questioni non ritualmente devolute; pertanto, tali questioni non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione.
Come è indicizzato
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