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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25528/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore, dipendente di un'azienda sanitaria con profilo di collaboratore professionale sanitario-infermiere professionale e turni articolati su fasce giornaliere e notturne, aveva chiesto l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di turno anche durante le ferie. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'indennità compensasse la specifica penosità della turnazione e dovesse essere inclusa nella retribuzione feriale secondo la nozione eurounitaria di retribuzione. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 e delle clausole dei c.c.n.l. comparto sanità richiamate, sostenendo che l'indennità di turno è strettamente collegata alle concrete modalità di esecuzione della prestazione e al disagio della turnazione, sicché non spetterebbe in ferie, quando quel disagio manca; inoltre ha contestato il richiamo all'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'azienda sanitaria perché la corte territoriale aveva correttamente applicato la nozione eurounitaria di retribuzione durante le ferie, verificando sia il collegamento dell'emolumento con l'esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, sia l'idoneità della sua esclusione a dissuadere dalla fruizione delle ferie. Ha quindi confermato la decisione di merito che includeva l'indennità di turno nella retribuzione feriale. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    la retribuzione delle ferie annuali deve mantenere il lavoratore in una situazione economica assimilabile a quella ordinaria di lavoro, includendo gli emolumenti collegati alle mansioni e allo status professionale e non suscettibili di dissuadere dalla fruizione delle ferie

  • art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    norma interna recepita e letta in conformità al diritto dell'Unione sulla retribuzione feriale

  • art. 33, comma 1, c.c.n.l. comparto sanità 2016-2018

    richiamato dalla ricorrente come disciplina collettiva dell'indennità di turno

  • art. 86, comma 3, c.c.n.l. comparto sanità 2016-2018

    richiamato dalla ricorrente come disciplina collettiva dell'indennità di turno

  • art. 23, comma 4, c.c.n.l. comparto sanità 19 aprile 2004

    richiamato dalla ricorrente come disciplina collettiva dell'indennità di turno

  • art. 4 direttiva 2003/88/CE

    richiamato come parametro eurounitario sulla tutela del diritto alle ferie retribuite

  • art. 288, comma 3, TFUE

    impone l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno agli obiettivi della normativa eurounitaria

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini della retribuzione dovuta per il periodo di ferie annuali occorre avere riguardo alla nozione eurounitaria di retribuzione, comprensiva degli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore.
  • L'esclusione di voci retributive che siano normalmente percepite in ragione della prestazione lavorativa può risultare illegittima se determina una riduzione tale da dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie.
  • La contrattazione collettiva deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo conforme alla direttiva 2003/88/CE; la clausola collettiva incompatibile con la retribuzione feriale di matrice europea non può prevalere.
  • La verifica sulla spettanza di una voce retributiva durante le ferie richiede di accertare non solo la connessione formale con la prestazione, ma anche se essa compensi un elemento intrinseco e stabile del lavoro e non un mero disagio occasionale assente in ferie.
  • Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per il giudice nazionale nell'interpretazione e applicazione delle norme interne che recepiscono il diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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