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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34115/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato aveva appellato la sentenza del Tribunale di Catania del 18 luglio 2024. La Corte d'appello di Catania, con decisione del 19 marzo 2026, in parziale riforma e su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in otto mesi di reclusione ed euro 266,66 di multa. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non avesse verificato la sussistenza delle condizioni per pronunciare proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il reato contestato non è indicato nel testo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura era indeducibile. In presenza di una richiesta concorde di applicazione della pena in appello, il giudice verifica la legalità della pena concordata e non può modificarla, potendo soltanto accogliere o rigettare la richiesta. Inoltre, dopo la rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non rinunciati: non sussiste quindi l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove. La declaratoria è stata pronunciata con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    il controllo che la Corte di appello deve effettuare, in relazione alla pena concordata, è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta

    Nel decidere su una pena concordata in appello, il giudice è tenuto a verificarne la legalità e non può intervenire modificando l'accordo; può soltanto accogliere o rigettare la richiesta.

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia

    Quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello e concorda la pena, la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi non rinunciati; il giudice che accoglie la richiesta non deve perciò motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis

    La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata con procedura semplificata e non partecipata quando ricorrono i presupposti previsti dalla seconda parte dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; tale disciplina speciale si distingue dalla trattazione partecipata prevista per i ricorsi che investono la motivazione.

  • artt. 610, comma 1, e 611 c.p.p.

    la prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato

    I ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato sono trattati in camera di consiglio con partecipazione secondo le disposizioni richiamate.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il difensore ha dedotto i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in punto verifica delle condizioni per addivenire ad una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata per individuare i vizi di legittimità dedotti dal ricorrente; la Corte dichiara la censura indeducibile nel contesto della pena concordata in appello e della rinuncia ai motivi.

Massime di principio

  • Nel procedimento d'appello concluso su concorde richiesta delle parti per l'applicazione di una pena concordata, il giudice verifica la legalità della pena e può soltanto accogliere o rigettare la richiesta, senza modificarne il contenuto.
  • Quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello in occasione della richiesta concorde di pena, l'effetto devolutivo circoscrive la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati; il giudice che accoglie l'accordo non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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