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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20166/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva versato per l'anno d'imposta 2010 l'addizionale Ires cd. "Robin Hood Tax" e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della relativa disciplina, aveva chiesto il rimborso dell'importo pagato. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che la declaratoria di illegittimità operasse solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta. La contribuente ha impugnato la decisione sfavorevole deducendo: 1) violazione delle norme sulla Robin Hood Tax in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. e alla sentenza n. 10/2015, sostenendo che la declaratoria dovesse avere efficacia retroattiva ex art. 136 Cost. e art. 30, co. 3, L. n. 87/1953; 2) nullità della sentenza per violazione del giudicato costituzionale, assumendo che il giudice di merito avesse eluso la pronuncia di incostituzionalità disapplicandone la rilevanza nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la Corte costituzionale può differire gli effetti temporali della declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge fiscale sui rapporti pendenti, quando ciò sia necessario a salvaguardare altri valori costituzionali, in particolare l'equilibrio di bilancio, la solidarietà sociale e l'eguaglianza. Nel caso della Robin Hood Tax, la sentenza n. 10 del 2015 ha espressamente previsto che l'illegittimità producesse effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; perciò non spettava il rimborso per i periodi anteriori. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 81 Cost.

    Richiamato come valore costituzionale che può giustificare la graduazione nel tempo degli effetti della pronuncia di incostituzionalità per evitare un grave squilibrio di bilancio.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come parametro di uguaglianza e ragionevolezza che, nel bilanciamento operato dalla Corte costituzionale, può essere inciso da una redistribuzione irragionevole della ricchezza.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato quale parametro di legittimità della disciplina tributaria poi dichiarata incostituzionale.

  • art. 136, primo comma, Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della retroattività della declaratoria di incostituzionalità.

  • art. 30, terzo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dell'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale.

  • art. 137, terzo comma, Cost.

    Richiamato dalla CTR per sottolineare la cogenza della decisione costituzionale e il problema della graduazione temporale degli effetti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'eventuale debenza dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La Corte costituzionale, quando dichiara l'illegittimità di una disciplina tributaria, può modulare espressamente gli effetti temporali della decisione e differirne l'efficacia al giorno successivo alla pubblicazione, in funzione di tutela di altri valori costituzionali.
  • Quando la pronuncia della Corte costituzionale contiene una clausola di efficacia differita, la declaratoria non produce effetti ex tunc neppure nei giudizi pendenti, sicché non è dovuto il rimborso di imposte versate per periodi anteriori alla data individuata dalla stessa Corte.
  • La graduazione degli effetti della decisione costituzionale è ammessa in un'ottica di bilanciamento e stretta proporzionalità tra i diversi interessi costituzionali coinvolti, tra cui equilibrio di bilancio, uguaglianza e solidarietà.
  • La deduzione di violazione del giudicato costituzionale non può superare il dato testuale e motivazionale della sentenza della Corte costituzionale quando questa abbia espressamente limitato nel tempo gli effetti della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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