Cassazione Penale, Ordinanza n. 12599/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato ritenuto responsabile in appello del delitto di ricettazione. I motivi deducevano, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p.; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che esso dovesse eventualmente essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 712 c.p. e non a quella di ricettazione. La Corte rileva che tali doglianze riproducevano questioni già prospettate in appello e già puntualmente disattese con motivazione priva di vizi logici censurabili in sede di legittimità, traducendosi in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Quanto al confronto tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza, la Corte osserva che la fattispecie di cui all'art. 712 c.p. presuppone la dimostrazione dell'acquisto del bene, mentre nel caso concreto l'imputato non aveva mai spiegato come fosse avvenuto l'acquisto del bene asseritamente ricettato; ciò, secondo la Corte, deponeva invece per la sussistenza della ricettazione, potendo l'elemento soggettivo essere desunto anche da elementi indiretti e dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva qualificato il fatto come ricettazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto non scrutinabili in cassazione le doglianze perché meramente reiterative di censure già proposte in appello e sostanzialmente volte a ottenere una nuova valutazione del merito.
Norme richiamate
"ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente"
La prova del dolo di ricettazione può essere desunta anche in via indiretta, valorizzando l'omessa o non credibile indicazione della provenienza del bene ricevuto, senza violare i principi sull'onere della prova.
Per la configurabilità del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza è necessaria la dimostrazione dell'acquisto del bene, poiché solo da tale dato può valutarsi l'esistenza di circostanze idonee a ingenerare sospetto nella persona di media avvedutezza.
Non citato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua e immune da vizi logici.
- È inammissibile in cassazione la richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio quando le doglianze mirano soltanto a una rivalutazione del merito.
- Ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche mediante indizi e tramite l'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza del bene da parte dell'agente.
- La diversa fattispecie dell'acquisto di cose di sospetta provenienza richiede invece che l'acquisto sia dimostrato, essendo quel dato il presupposto per apprezzare il sospetto sulla lecita provenienza della cosa.
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