Cassazione Penale, Sentenza n. 16373/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto basista in una rapina pluriaggravata consumata nella filiale di Solbiate Olona della Banca Popolare di Sondrio (esecutori materiali: Vincenzo Patricola, Vincenzo Marino, Antonio Cirivilleri). La condanna si fondava su un insieme di elementi indiziari: immagini delle videocamere, uso di una Jeep Renegade intestata a una società di noleggio collegata al Narcisio, geolocalizzazione del veicolo e di utenze mobili ritenute in uso al Narcisio (nonostante fossero intestate a terzi), scambi di messaggi tra tali utenze e utenze attribuite ad altri indagati, e il comportamento del Narcisio dopo l'arresto della Tucci (restituzione repentina del veicolo). In appello il ricorrente contestava in particolare l'attribuzione e la localizzazione dell'utenza 351/1613183 il 18/01/2022 (sostenendo che si sarebbe fermata a Rho e non avrebbe proseguito), e censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche ritenendo errato valorizzare reati estinti ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p.. In Cassazione ha dedotto travisamento della prova e carenza motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difformità rispetto ai parametri di ammissibilità di cui all'art. 606 c.p.p.. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse adeguatamente confrontata con le censure difensive e che la ricostruzione dei fatti poggiasse su una pluralità di indizi concordanti (videoregistrazioni, geolocalizzazioni, tabulati, contatti tra utenze e comportamento post-arresto). Sul punto relativo alle circostanze attenuanti, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il giudice può considerare elementi utili a definire la personalità dell'imputato ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche, compresi precedenti estinti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve rispettare i parametri di ammissibilità fissati dall'art. 606 c.p.p.; la Corte ha ritenuto il ricorso del tutto difforme e quindi inammissibile.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte rileva che, anche se un reato è estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., la giurisprudenza consente di tener conto dei reati estinti nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche ai fini della determinazione della pena.
Richiamato come criterio normativo che abilita il giudice a valutare tutti gli elementi idonei a lumeggiare la personalità dell'imputato per determinare la pena e l'eventuale applicazione delle attenuanti generiche.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere formulato nei termini e secondo le fattispecie previste dall'art. 606 c.p.p.; censure generiche o non puntuali sul travisamento della prova sono inammissibili.
- La prova per presunzioni multiple (videoregistrazioni, geolocalizzazione di veicolo, tabulati telefonici, scambi di messaggi, comportamenti successivi) può essere ritenuta sufficiente a fondare una condanna se gli indizi sono concordanti e collegano il soggetto al fatto o ai coautori.
- L'attribuzione di utenze telefoniche intestate a terzi può essere ritenuta probativa se emergono elementi forti di utilizzazione e localizzazione coerenti con la condotta dell'imputato (pattern di spostamenti, agganci alle stesse celle, scambi di messaggi con soggetti coinvolti).
- Il vizio di "travisamento della prova" può essere dedotto in Cassazione solo con specificità e puntuale indicazione degli atti decisivi; in caso di doppia conforme (conferma in appello) il sindacato è fortemente limitato.
- Nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice può considerare anche precedenti non definitivi o reati estinti, non essendo esclusi elementi che contribuiscono a delineare la personalità dell'imputato.
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; è dunque essenziale valutare la fondatezza e la correttezza formale delle censure prima del deposito.
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