Cassazione Penale, Sentenza n. 35923/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso la misura cautelare della custodia in carcere per tentato omicidio e porto illegale d'arma. La difesa aveva chiesto, in modo specifico e tempestivo, l'ascolto diretto della conversazione intercettata identificata come RIT 376/2024 progr. 9 del 23 luglio 2024 ritenuta decisiva; il mancato ascolto diretto è stato denunciato come violazione dell'art. 268 c.p.p. e violazione del diritto di difesa con conseguente nullità ex art. 178 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto giuridicamente ineccepibile l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva escluso la nullità o l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione. Ha confermato che, pur essendo il difensore titolare di un diritto incondizionato di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta cautelare, la mancata soddisfazione della richiesta per causa di impossibilità oggettiva debitamente motivata (qui: fermo applicativo dell'archivio digitale per manutenzione straordinaria con test finale fissato dopo l'udienza) non è equiparabile al rifiuto o all'ingiustificato ritardo del pubblico ministero. In tali ipotesi il rimedio non è la dichiarazione automatica di nullità ma la possibilità per la difesa di proporre istanza di revoca della misura ai sensi dell'art. 299 c.p.p. e, successivamente all'acquisizione delle registrazioni, impugnare il rigetto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Esito finale: rigetto del ricorso; decisione confermata in favore del resistente.
Norme richiamate
Rilevata la necessità di garantire al difensore l'accesso alle registrazioni poste a base della richiesta cautelare e la possibilità di ottenere la trasposizione su supporto idoneo; la mancata soddisfazione della richiesta può dar luogo a nullità solo se dovuta a rifiuto o ingiustificato ritardo del PM, non quando ricorra una impossibilità oggettiva debitamente motivata.
Fissa i termini e le cadenze temporali per la proposizione del riesame; la tempestività della richiesta difensiva va valutata rispetto a tali termini, ed è onere del PM organizzarsi per consentire l'accesso entro i termini quando possibile.
La nullità per violazione del diritto di difesa può essere di ordine generale a regime intermedio ai sensi della lett. c) se il rifiuto o l'ingiustificata omissione/ritardo del PM ha leso sostanzialmente il diritto della difesa.
Strumento procedurale che consente alla difesa di chiedere la revoca della misura cautelare una volta ottenuto l'accesso alle registrazioni e valutate le nuove risultanze.
Consente l'impugnazione contro il rigetto della revoca della misura cautelare, dopo l'acquisizione delle registrazioni e l'esame delle stesse.
art. 293, comma 3 cod. proc. pen. (modificato d.lgs. 216/2017)
Ribadisce il diritto del difensore di esaminare ed estrarre copia dei verbali e di ottenere la trasposizione su supporto idoneo delle registrazioni intercettate.
Sentenza Corte Costituzionale n. 336/2008
Ha dichiarato l'incostituzionalità della parte di art. 268 che non prevedeva il diritto del difensore, dopo la notifica o esecuzione della misura cautelare, di ottenere la trasposizione su nastro delle registrazioni usate ai fini cautelari, affermando il diritto incondizionato di accesso alle registrazioni poste a base del provvedimento restrittivo.
Massime di principio
- Il difensore ha diritto di accesso e di ascolto diretto delle registrazioni poste a fondamento di una richiesta cautelare; tale diritto è essenziale per esercitare i rimedi cautelari.
- Se il pubblico ministero rifiuta o ingiustificatamente ritarda la consegna delle registrazioni, sorge una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Se la mancata consegna è causata da un'impossibilità oggettiva e il PM fornisce motivazione congrua e non contestata, il giudice del riesame può comunque decidere sulla base degli atti trasmessi; in tal caso la difesa può chiedere la revoca ai sensi dell'art. 299 c.p.p. e quindi impugnare secondo art. 310 c.p.p. dopo aver acquisito le registrazioni.
- La richiesta difensiva deve essere proposta tempestivamente e specificamente, rispettando i termini fissati dall'art. 309 c.p.p.; è altresì onere organizzativo del PM provvedere per tempo alla duplicazione/consegna delle registrazioni quando possibile.
- Il tribunale deve valutare attentamente e motivare la persuasività delle giustificazioni addotte dal PM per l'impossibilità tecnica o organizzativa; giustificazioni congrue rendono eccezionalmente utilizzabili le intercettazioni in fase cautelare anche se l'ascolto diretto non è avvenuto prima dell'udienza.
- In presenza di difficoltà tecniche o organizzative, la difesa non è priva di rimedi: oltre alla revoca, può rinnovare le contestazioni dopo aver ottenuto le registrazioni e, se necessario, ricorrere in appello.
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