Cassazione Penale, Sentenza n. 06128/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 5 e 10 del d.lgs. 74/2000, ascritti a Todde nella qualità di amministratore di fatto della BROKER OFFICE s.r.l. Motivi: 1) mancata o manifestamente illogica motivazione e violazione delle norme sugli elementi di prova in relazione al capo B (art. 5 d.lgs. 74/00), con riferimento alla carenza di prova circa la qualità di amministratore di fatto e alla mancata traduzione delle fatture in lingua tedesca sottoscritte dal Todde; censura anche per non avere valutato le dichiarazioni del Mignolo (coimputato) che avrebbe indicato altro soggetto come proponente amministratore. 2) mancata e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul capo A (art. 10 d.lgs. 74/00), sostenendo che la corte avrebbe confuso l'omessa tenuta o conservazione delle scritture con il reato di occultamento (condotta commissiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto che le questioni sollevate attengono alla valutazione di merito non sindacabile in questa sede e che la firma del ricorrente sulle fatture e le acquisizioni documentali (acquisti intestati al ricorrente individuati dall'Agenzia delle Dogane) costituiscono elementi valutati legittimamente dalla corte territoriale per affermare la qualità di amministratore di fatto. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione della corte territoriale, nonché non dedotta in sede di appello, e quindi inammissibile. Per effetto di ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione emessa il 13/01/2026; relatore Consigliere Maria Sabina Calabretta.
Norme richiamate
art. 5 (capo B) e art. 10 (capo A)
Art. 5: la Corte ha ritenuto sussistente il reato avendo valutato come probatorio della gestione societaria la sottoscrizione di documenti e le acquisizioni di acquisti intestati al ricorrente. Art. 10: la corte territoriale ha motivato la condanna sulla base della mancata reperibilità delle scritture contabili, della loro istituzione/trasmissione e della mancata collaborazione del ricorrente durante i controlli, sufficiente a sostenere la responsabilità per l'illecito contestato.
art. 192, art. 546, art. 546 lett. e), art. 611, art. 616
Art. 192/546: censure sulla motivazione e sulla valutazione della prova sono questioni di merito e devono essere dedotte e svolte correttamente; Cassazione non riesamina i fatti se la censura non rientra nei motivi ammessi. Art. 546 lett. e): richiamata nella censura ma la Corte ha rilevato che il motivo non è conforme ai limiti di legge e non affronta specificamente la motivazione impugnata. Art. 611: memoria depositata non ha modificato l'inammissibilità; Art. 616: applicata per l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.
Corte Costituzionale
Richiamata per il principio che consente alla Corte di disporre, anche se il ricorso non è stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per una nuova valutazione dei fatti: questioni di merito (es. valutazione della firma su documenti o della prova documentale) sono in linea generale estranee al sindacato di legittimità salvo vizi di diritto chiaramente indicabili.
- La firma su documenti societari e l'emersione di acquisti intestati a un soggetto possono costituire elementi probatori rilevanti per affermare la qualità di amministratore di fatto quando sono valutati in combinazione con altri riscontri documentali e investigativi.
- Eccepire la mancata traduzione di documenti stranieri è efficace se collegato concretamente alla incerta conoscenza del loro contenuto da parte dell'imputato e se la questione è proposta e sviluppata in sede di impugnazione; altrimenti rischia di essere considerata una censura di merito o generica.
- Le censure generiche e non specificamente confrontate con la motivazione della corte territoriale sono inammissibili in Cassazione; va indicato esattamente il vizio di diritto o la violazione normativa invocata.
- Problemi relativi alla differenza tra omessa tenuta/mancata conservazione delle scritture e occultamento devono essere documentati con riferimento al concreto impianto probatorio: sostenere una 'confusione' della corte senza riferimenti puntuali ai fatti e alle motivazioni non è sufficiente.
- Se un motivo non è stato dedotto in appello, generalmente non può essere introdotto per la prima volta in cassazione; la gerarchia delle impugnazioni impone la tempestiva deduzione dei profili di diritto e di fatto.
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