Cassazione Penale, Sentenza n. 27413/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un ex amministratore, limitatamente al periodo della sua gestione, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento di una società. Il ricorrente contestava: 1) la responsabilità per la bancarotta patrimoniale, sostenendo che la distrazione della merce e delle somme non fosse stata collocata correttamente nel periodo in cui era in carica, che le testimonianze fossero state lette in modo incoerente, che parte degli incassi risultasse riferibile alla gestione successiva e che una quota dell’ammanco potesse spiegarsi con errori contabili; 2) la qualificazione della condotta documentale come bancarotta fraudolenta documentale specifica, deducendo che alcune scritture erano state regolarmente tenute, che il curatore aveva comunque potuto ricostruire gli affari sociali, che mancasse il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto e che, al più, si trattasse di bancarotta semplice documentale, con conseguente maturazione della prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e ha giudicato logica la conclusione della Corte territoriale circa l’avvenuta distrazione delle merci e delle risorse nel periodo di gestione del ricorrente. Sul secondo motivo ha ribadito la distinzione tra bancarotta documentale fraudolenta "generale" e "specifica": la prima riguarda la tenuta di scritture effettivamente rinvenute ma tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o degli affari, con dolo generico; la seconda riguarda la sottrazione, distruzione, falsificazione o omessa tenuta delle scritture, con dolo specifico di profitto o di danno ai creditori. Nel caso concreto, la mancata consegna e l’incompletezza delle scritture, insieme alle distrazioni patrimoniali e alla preordinata opacizzazione contabile, sono state ritenute idonee a integrare il dolo specifico. Il ricorrente è stato quindi condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
comma 1, n. 2; ult. comma
La prima ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale richiede la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture con dolo specifico di profitto o di danno; la sentenza distingue tale figura dalla bancarotta documentale generale.
È la fattispecie di bancarotta semplice documentale, evocata come possibile diversa qualificazione quando manchi il dolo specifico richiesto dalla bancarotta fraudolenta documentale specifica.
La censura che tende a prospettare un travisamento della prova deve rispettare i limiti del giudizio di legittimità e l’autosufficienza del ricorso.
Richiamato per il limite di sintesi dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle prove sotto la veste del vizio di motivazione; il travisamento della prova è deducibile solo nei rigorosi limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e con rispetto dell’autosufficienza del ricorso.
- La bancarotta fraudolenta documentale "specifica" ex art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. si configura quando le scritture sono sottratte, distrutte, falsificate o omesse con finalità di profitto o di danno ai creditori; la prova del dolo specifico può essere desunta in via indiretta da indici fattuali complessivi.
- La bancarotta fraudolenta documentale "generale" si distingue dalla fattispecie specifica perché riguarda scritture effettivamente rinvenute ma tenute in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; in tale ipotesi è sufficiente il dolo generico.
- L’omessa tenuta o l’incompletezza delle scritture, quando si traduca in sottrazione o mancata consegna di libri già esistenti e sia inserita in un contesto di opacizzazione contabile e distrazioni patrimoniali, può integrare la bancarotta documentale fraudolenta specifica e non la sola bancarotta semplice.
- Ai fini della bancarotta documentale specifica non è necessario dimostrare un effettivo pregiudizio già consumato ai creditori: è sufficiente la direzione della condotta a procurare ingiusto profitto o a recare pregiudizio, desumibile da circostanze quali la tempistica, la natura dei libri mancanti e il contesto di depauperamento societario.
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