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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18155/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre precisato che, per disposizione normativa, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria provinciale. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando documentazione attestante l'integrale e regolare pagamento delle somme dovute per aderire alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in legge. La Corte aveva già chiesto, con ordinanza interlocutoria, la prova dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, e la parte ricorrente ha rappresentato di essersene avvalsa con perfezionamento della procedura.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata della controversia, se perfezionata con l'integrale e regolare pagamento dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del processo; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018

    La Corte richiama la conversione in legge del decreto-legge quale base normativa della definizione agevolata applicata al caso.

Massime di principio

  • Quando la parte contribuente dimostra di avere perfezionato la definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di una disciplina speciale che regola la definizione della lite, l'effetto estintivo consegue al completo adempimento degli oneri richiesti dalla norma.
  • Se la legge speciale prevede che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, il giudice deve attenersi a tale regola senza procedere a una diversa regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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