Sentenza del 27/02/2017 n. 344 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Operazioni di credito a medio e lungo termine - Esenzione ai fini delle imposte indirette - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rinegoziazione del mutuo con allungamento della durata non è stata considerata sufficiente per accedere all'esenzione prevista dall'art. 15 del D.P.R. 601/1973, in assenza della creazione di nuova provvista o di nuove disponibilità finanziarie. La pretesa del contribuente è stata quindi respinta e l'operato dell'Amministrazione finanziaria è stato ritenuto conforme alla disciplina agevolativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'art. 15 del D.P.R. 601/1973 a una rinegoziazione di un contratto di mutuo già concesso, accompagnata dall'allungamento della durata. Il ricorrente sosteneva che l'operazione, avendo causa finanziaria, dovesse beneficiare dell'esenzione dalle imposte indirette. La decisione ha invece chiarito che l'agevolazione è limitata alle operazioni dirette a creare provvista e nuove disponibilità finanziarie, non comprendendo ogni atto genericamente collegato a un finanziamento.
Norme richiamate
Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Esenzione dalle imposte indirette per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, nei presupposti previsti dalla norma.
L'esenzione opera per le operazioni che determinano la creazione di provvista e nuove disponibilità finanziarie; non si estende automaticamente alle operazioni che hanno soltanto una causa o un collegamento funzionale con un finanziamento già esistente.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate secondo i presupposti specificamente previsti dalla norma e non possono essere estese a operazioni solo indirettamente riconducibili alla fattispecie agevolata.
- Per ottenere l'esenzione sui finanziamenti a medio o lungo termine occorre verificare se l'operazione produce effettivamente nuova provvista o nuove disponibilità finanziarie.
- La mera rinegoziazione di un mutuo, anche se comporta l'allungamento della durata o modifica altri elementi contrattuali, normalmente non beneficia dell'esenzione se non determina nuova liquidità.
- In casi analoghi è essenziale distinguere tra un nuovo finanziamento, che crea risorse finanziarie aggiuntive, e una modifica o ristrutturazione di un finanziamento preesistente, che può restare soggetta alle imposte indirette.
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