Ordinanza n. 3326/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, oggetto dell’appello
Esito
La controversia
Nel corso del giudizio di appello è deceduto il difensore originario dell’appellante. Il Presidente ha dichiarato l’interruzione del giudizio, disponendo che il relativo decreto e l’avviso di fissazione dell’udienza fossero comunicati personalmente alla parte, con avvertimento che, decorsi novanta giorni dalla comunicazione senza prosecuzione, il giudizio sarebbe stato dichiarato estinto. La segreteria ha trasmesso gli atti all’UNEP per la notificazione, eseguita a mezzo posta a un indirizzo che, secondo il certificato storico di residenza prodotto dal nuovo difensore, non era più attuale e non corrispondeva già all’epoca alla residenza della destinataria. L’appellante ha riferito di avere avuto conoscenza dello stato del giudizio soltanto il 31 marzo 2026, quando il nuovo difensore ha chiesto l’accesso al fascicolo telematico, e ha quindi depositato istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 80, comma 2, c.p.a. il 27 aprile 2026. La questione esaminata dall’ordinanza riguarda la necessità di assicurare il contraddittorio e i termini a difesa mediante il rinvio della trattazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito né ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha ritenuto necessario rinviare la trattazione per garantire il rispetto del contraddittorio e dei termini a difesa, alla luce della notificazione del decreto di interruzione e dell’avviso di udienza presso un indirizzo non attuale e della conseguente conoscenza tardiva dello stato del giudizio da parte dell’appellante. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026.
Norme richiamate
istanza di fissazione udienza
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza depositata dal nuovo difensore dopo la conoscenza dello stato del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, dopo l’interruzione del giudizio, la comunicazione personale del decreto interruttivo e dell’avviso di udienza risulta eseguita a un indirizzo non attuale e la parte dimostra di avere conosciuto soltanto successivamente lo stato del processo, la trattazione deve essere rinviata per assicurare il contraddittorio e il rispetto dei termini a difesa.
- In presenza di una notificazione non idonea a garantire l’effettiva conoscenza degli atti processuali rilevanti, il giudice amministrativo deve evitare di definire la causa o dichiarare l’estinzione prima di consentire alla parte un termine effettivo per l’esercizio delle proprie difese.
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