Cassazione Penale, Sentenza n. 9479/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per presunta incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato in contumacia; la ricorrente deduceva di non aver mai instaurato un rapporto effettivo col difensore di fiducia nominato in sede di perquisizione (avv. Massimo Lovati), di non essere stata informata della celebrazione del processo e richiamava la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nonché la pronuncia Somogy c. Italia.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce di regola un indice di conoscenza effettiva del procedimento; la ricorrente non ha allegato circostanze concrete (es. detenzione per altra causa, ricovero, espulsione o altro impedimento grave) che dimostrassero un'incolpevole mancata conoscenza, né ha provato che la mancanza di contatti fosse non imputabile a sua diligenza. Perciò non sussistevano i presupposti per la rescissione del giudicato e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
il condannato con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
La norma apre il rimedio della rescissione solo in presenza di una incolpevole mancata conoscenza; l'onere ricade sul condannato che deve allegare circostanze concrete che giustifichino l'ignoranza non imputabile a colpa
il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo
L'art. 420-bis individua i casi in cui è lecito procedere in assenza; la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio è uno degli indici di conoscenza che, salvo specifiche circostanze contrarie, legittima il giudizio in assenza
prevede la sospensione del processo per assenza dell'imputato e l'obbligo di rinviare e notificare l'avviso qualora non ricorrano le condizioni per procedere in assenza
Collega le regole sulla sospensione e il rinvio alle garanzie sulla conoscenza del processo; evidenzia che le condizioni di procedere in assenza corrispondono normalmente a una conoscenza effettiva dell'imputato
se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 420-ter o dell'art. 420-quater la sentenza di primo grado è annullata con rinvio
Nel giudizio di impugnazione l'accertamento della mancata adozione delle misure previste per l'assenza può determinare l'annullamento con rinvio
prevede la rinnovazione delle prove in caso di accertata incolpevole mancata partecipazione
Nel meccanismo ripristinatorio la parte può chiedere rinnovazione delle prove già assunte quando l'assenza è stata incolpevole
art. 6 CEDU
Tutela del diritto a un equo processo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea (Somogy) secondo cui la condanna in absentia può costituire diniego di giustizia se non è provato che l'imputato abbia rinunciato o conosciuto inequivocabilmente il procedimento
art. 111 Cost.
Richiama il principio costituzionale del giusto processo e la necessità di garantire le pari garanzie difensive
Somogy c. Italia (Corte EDU, 18/05/2004)
Giurisprudenza di riferimento sull'irrevocabilità delle condanne in absentia: se non è stabilito inequivocabilmente che l'imputato ha rinunciato a comparire o che era a conoscenza del procedimento, può sussistere un diniego di giustizia
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce, di regola, un forte indice di conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato; non è però un criterio assoluto e può essere superato da circostanze concrete contrarie
- Il ricorrente che invoca la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza deve allegare fatti specifici e circostanziati (non meri asserti) che giustifichino l'ignoranza non imputabile a colpa: es. detenzione per altra causa, grave malattia, espulsione, cancellazione dall'albo del difensore non comunicata
- La mera affermazione di non aver avuto contatti con il difensore o la sola assenza del difensore alle udienze, senza ulteriori elementi, non è sufficiente a provare l'incolpevole mancata conoscenza
- L'imputato ha un onere minimo di diligenza: se ha eletto domicilio presso un difensore di fiducia, dovevano essere esperite le normali verifiche (contattare il difensore o reperire il suo nuovo recapito) prima di poter invocare l'ignoranza incolpevole
- La rescissione del giudicato è uno strumento eccezionale destinato a ripristinare il contraddittorio quando l'assenza è realmente incolpevole; i giudici verificano caso per caso e coordinano l'applicazione di art. 629-bis con le previsioni dell'art. 420-bis e seguenti
- Per avere successo in una richiesta di rescissione è necessario distinguere chiaramente allegazione e prova: bisogna descrivere fatti concreti che giustifichino la mancata conoscenza e poi eventualmente provarli
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