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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09037/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di demolizione di opere edilizie realizzate su un terrazzo di proprietà delle resistenti: ampliamento del terrazzo e tettoia in legno posta a copertura del medesimo. I ricorrenti sostenevano che tali opere violassero le distanze legali rispetto a due aperture circolari (oblò) presenti sull’immobile vicino, che essi qualificavano come vedute. Il Tribunale aveva accolto la domanda, anche sulla base di consulenza tecnica d’ufficio. La Corte d’appello ha invece rigettato la domanda, ritenendo che le aperture fossero mere luci irregolari, tali da non consentire un affaccio con visuale frontale e laterale, e che la diversa qualificazione introdotta dalle resistenti in comparsa conclusionale fosse una mera difesa non preclusa. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 115, 167, 190, 2697 e 907 c.c., sostenendo che la natura di luci non era stata tempestivamente allegata e che il relativo fatto, se non contestato, doveva ritenersi pacifico; violazione dell’art. 112 c.p.c. per extra petizione; omesso esame di fatti decisivi relativi alla possibilità di prospectio e inspectio; violazione delle norme sulla motivazione e sulla valutazione della CTU, assumendo che il primo giudice avesse correttamente aderito alle conclusioni del consulente e ai rilievi dei c.t.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse errato nel qualificare come mera difesa, e quindi come allegazione tardiva non soggetta a preclusione, la deduzione secondo cui le aperture erano luci e non vedute. In realtà, la questione attiene a un fatto secondario idoneo a dimostrare il fatto primario posto a base della domanda, e quindi incontra le regole sulle preclusioni e sulla non contestazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    I fatti allegati in modo chiaro e articolato, se non specificamente contestati dalla controparte, devono ritenersi non contestati e quindi pacifici ai fini della decisione.

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto ha l’onere di prendere posizione in modo analitico sui fatti costitutivi allegati dall’attore che intenda contestare; la mancata contestazione integra non contestazione rilevante ex art. 115 c.p.c.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura sulla tardività della deduzione relativa alla natura delle aperture.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a sostegno della censura sull’onere probatorio relativo alla possibilità di affaccio dalle aperture.

  • art. 907 c.c.

    Norma posta a fondamento della domanda di demolizione per violazione delle distanze dalle vedute.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare un vizio di extra petizione, ritenuto superato dall’accoglimento del ricorso su altre rationes.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla censura sulla motivazione della sentenza di appello e del primo giudice.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare il termine ultimo entro cui l’allegazione di fatti secondari può essere svolta nel processo di primo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che in appello sono precluse le nuove eccezioni in senso proprio, non le mere difese; la norma non consente però di qualificare come mera difesa ciò che in realtà è un fatto secondario tardivamente dedotto.

  • art. 1062 c.c.

    Citato come eccezione sollevata in primo grado dalle resistenti in relazione a una pretesa servitù per destinazione del padre di famiglia.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, il convenuto deve contestare in modo specifico e analitico i fatti costitutivi allegati dall’attore; in mancanza, quei fatti si considerano non contestati e possono essere posti a base della decisione.
  • La distinzione tra fatti principali e fatti secondari è decisiva ai fini delle preclusioni: i fatti secondari, quando servono a dimostrare il fatto principale controverso, non possono essere trattati come mere difese libere da preclusioni solo perché formulati in una fase avanzata del processo.
  • In appello sono precluse le nuove eccezioni in senso proprio, ma non le mere difese; tuttavia una deduzione che introduca un fatto secondario rilevante per il thema decidendum non può essere sottratta alle preclusioni processuali con una semplice qualificazione nominale.
  • Se un fatto decisivo è rimasto incontestato fino alla precisazione delle conclusioni, il giudice non può sostituirgli una diversa ricostruzione fattuale senza confrontarsi con il principio di non contestazione.
  • In tema di distanze tra costruzioni e vedute, la qualificazione di un’apertura come veduta o luce non è un dettaglio neutro, ma un accertamento fattuale-giuridico che incide direttamente sull’applicabilità della disciplina sulle distanze.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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