Ordinanza n. 129/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo porto fucile uso sportivo notificato il-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del porto di fucile per uso sportivo
Esito
La controversia
La persona fisica ricorrente ha impugnato il diniego notificato in data oscurata, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti né gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del diniego. Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza e ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha accolto né respinto nel merito la domanda cautelare mediante una valutazione esplicita di fumus boni iuris e periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze di tutela potessero essere soddisfatte attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito e, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027, secondo il calendario da emanare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Ritenuto che le esigenze di tutela poste a fondamento della domanda cautelare possano essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza concessione di una distinta misura cautelare sospensiva.
fissa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., per la trattazione nel merito
Il giudice, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con la sollecita definizione del giudizio, fissa l’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può utilizzare il meccanismo previsto dall’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando direttamente la trattazione del merito anziché concedere una distinta misura cautelare sospensiva.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura processuale di tutela acceleratoria e non equivale, di per sé, né all’accoglimento né al rigetto nel merito della domanda di annullamento.
- In presenza dei presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, il giudice può disporre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte interessata.
Come è indicizzato
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