Cassazione Penale, Ordinanza n. 06144/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente la condanna per evasione pronunciata in appello, senza entrare nel merito con una nuova valutazione del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguardava una condanna per evasione dagli arresti domiciliari: l'imputato aveva contestato la qualificazione giuridica della propria condotta sostenendo, in sostanza, che l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare per recarsi in un bar non distante non integrasse il reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e, quindi, il ricorso inammissibile, richiamando il principio secondo cui anche un allontanamento breve dal domicilio, se non autorizzato, lede gli interessi protetti dalla norma incriminatrice. La Corte ha inoltre rilevato che, ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva va considerata anche quando sia stata giudicata equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti, poiché il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima del reato ex art. 157, comma 3, c.p.
Norme richiamate
La norma incriminatrice sull'evasione è violata anche dall'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi in un bar, se non autorizzato, perché la condotta lede gli interessi tutelati dalla disposizione.
La recidiva rileva ai fini del calcolo della prescrizione anche se è stata ritenuta equivalente o subvalente rispetto alle circostanze attenuanti.
Il giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti non incide sulla determinazione della pena massima del reato ai fini prescrizionali.
Massime di principio
- Integra il reato di evasione l'allontanamento non autorizzato dagli arresti domiciliari, anche se di breve durata e per recarsi in un luogo vicino, quando la condotta compromette la funzione di controllo propria della misura.
- Ai fini della prescrizione, la recidiva deve essere considerata nel calcolo del termine anche se nel giudizio di bilanciamento è stata ritenuta equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti, perché tale giudizio non modifica la pena massima prevista per il reato.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una censura incompatibile con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non introduce una questione effettivamente idonea a scardinare la qualificazione giuridica della condotta, può essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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