Cassazione Penale, Sentenza n. 33217/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente attività di ristorazione, dichiarata fallita il 19 novembre 2019, era stata ritenuta responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, per avere effettuato prelievi di denaro di ignota destinazione nel triennio precedente al fallimento, e del delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale, aggravato dalla rilevante entità del danno, per avere eseguito pagamenti in favore di alcuni creditori in pregiudizio della par condicio creditorum. La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado concedendo la sospensione condizionale della pena, senza escludere la responsabilità penale. Con il primo motivo la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla distrazione, sostenendo che i prelievi di cassa non avevano andamento progressivo, che non erano stati svolti adeguati accertamenti sulla loro destinazione e che potevano essere collegati a spese ordinarie dell'impresa, alla retribuzione del cuoco e a lavori di gestione o ristrutturazione. È stato dedotto che l'equivalenza tra prelievi non documentati e distrazione violasse il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo è stata contestata la sussistenza del dolo della bancarotta fraudolenta per distrazione e si è chiesta la riqualificazione nella bancarotta semplice, sostenendo che la condotta fosse espressione di imprudenza e della volontà di proseguire l'attività, non della consapevole destinazione del patrimonio a finalità estranee alla garanzia dei creditori. Con il terzo motivo è stata contestata la sussistenza del dolo specifico della bancarotta preferenziale: secondo la difesa, i pagamenti erano diretti, in via esclusiva o prevalente, a garantire la continuità dell'attività e le forniture necessarie, non a favorire determinati creditori. È stata inoltre censurata l'interpretazione secondo cui la finalità di salvaguardia dell'impresa dovesse essere esclusiva anziché prevalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto i primi due motivi generici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. In presenza di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado possono integrarsi reciprocamente; inoltre, il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con gli snodi argomentativi delle decisioni di merito e non può sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Nel merito, la Corte ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui la mancata dimostrazione della destinazione di beni o somme dell'impresa fallita può concorrere a provare la distrazione, quando le giustificazioni siano generiche e non consentano di ricostruire concretamente la sorte delle risorse. I prelievi, effettuati durante una fase di insolvenza e privi di causale contabile o di documentata giustificazione nell'interesse dell'impresa, erano stati ritenuti illecitamente sottratti sulla base degli accertamenti della curatela e del consulente tecnico. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha ribadito che la bancarotta fraudolenta per distrazione richiede dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni, senza necessità della consapevolezza dello stato di insolvenza o dello scopo di danneggiare i creditori. Anche il terzo motivo è stato ritenuto in parte aspecifico, in parte non consentito perché volto a una rivalutazione del merito e comunque infondato. I pagamenti erano stati eseguiti in un periodo di conclamato dissesto, a favore di creditori chirografari, nonostante una rilevante esposizione verso l'Erario, e con modalità anomale rispetto alla prassi precedente. La Corte ha ritenuto plausibile che la condotta perseguisse, almeno concorrendo con l'intento di salvaguardare l'attività, la finalità di favorire determinati creditori e di mantenere rapporti commerciali in vista della sostituzione dell'esercizio fallito con altro punto di ristorazione privo delle passività pregresse. In assenza di una prospettiva di risanamento ragionevolmente perseguibile, la finalità di continuità aziendale non escludeva il dolo specifico della bancarotta preferenziale.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 1, legge fallimentare
La bancarotta fraudolenta per distrazione è integrata dalla sottrazione o dalla destinazione delle risorse dell'impresa a finalità estranee alla garanzia dei creditori; la prova può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell'imprenditore, della destinazione dei beni o delle somme non rinvenuti.
art. 216, terzo comma, legge fallimentare
La bancarotta preferenziale richiede il dolo specifico di favorire uno o più creditori con pregiudizio degli altri; tale dolo può concorrere con una finalità di salvaguardia dell'attività quando non risulti che evitare il fallimento fosse un risultato più che ragionevolmente perseguibile.
La bancarotta semplice non è configurabile in sostituzione della bancarotta fraudolenta per distrazione quando sia provata la consapevole destinazione del patrimonio sociale a finalità diverse dalla garanzia dei creditori; la mera imprudenza non è sufficiente a spiegare una condotta qualificata da tale consapevolezza.
art. 219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare
Norma richiamata per l'aggravamento contestato in relazione all'entità del danno.
L'obbligo di verità del fallito nelle informazioni fornite al curatore sulla destinazione dei beni dell'impresa concorre a giustificare la rilevanza probatoria della mancata specifica indicazione della sorte dei beni o delle somme.
Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio governa l'affermazione di responsabilità, ma non consente di sostituire in cassazione la valutazione di merito compiuta dai giudici competenti con una diversa lettura delle prove.
I motivi di ricorso devono denunciare effettivi vizi di legittimità; non possono essere utilizzati per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una nuova decisione sul merito.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella d'appello possono integrarsi reciprocamente formando un unico apparato argomentativo, soprattutto quando i motivi d'appello ripropongano questioni già esaminate senza introdurre elementi nuovi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile o infondato quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata e si limita a riproporre le prospettazioni già respinte o a sollecitare una diversa valutazione delle prove.
- In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la mancata dimostrazione, da parte dell'imprenditore fallito, della destinazione di beni o somme dell'impresa può concorrere alla prova della distrazione, purché le decisioni di merito indichino in modo logico e puntuale gli elementi dai quali risulti l'assenza di una giustificazione nell'interesse dell'impresa.
- I prelievi di denaro effettuati dall'imprenditore durante una fase di insolvenza possono integrare distrazione quando risultino privi di causale contabile o di altra specifica e documentata giustificazione collegata a esigenze gestionali, non essendo sufficienti riferimenti generici a costi ordinari dell'impresa.
- La bancarotta fraudolenta per distrazione richiede dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di attribuire al patrimonio sociale una destinazione diversa dalla funzione di garanzia delle obbligazioni, senza necessità della consapevolezza dello stato di insolvenza o dell'intenzione di danneggiare i creditori.
- La bancarotta preferenziale richiede il dolo specifico di favorire uno o più creditori con pregiudizio degli altri; tale elemento può sussistere anche quando la condotta persegua congiuntamente una finalità di prosecuzione o salvaguardia dell'attività, se l'evitamento del fallimento non era più che ragionevolmente perseguibile.
- La finalità di salvaguardare l'attività esclude il dolo della bancarotta preferenziale soltanto quando risulti esclusiva o prevalente e concretamente orientata a un risanamento ragionevolmente perseguibile; la presenza di una concorrente finalità di favorire determinati creditori mantiene la rilevanza penale della condotta.
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