Cassazione Penale, Ordinanza n. 31774/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) dal Tribunale di Agrigento. Con un unico motivo hanno dedotto: 1) l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, con riferimento per uno al reato di lesioni personali e per l'altro al reato di tentata estorsione; 2) il mancato approfondimento della sussistenza del reato e, quindi, l'omessa verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. In sostanza, sostenevano che la presenza di uno di loro sul luogo del fatto non fosse sufficiente a fondare la responsabilità per lesioni, e che l'altro non avesse chiesto denaro, ma si fosse limitato a ricordare un debito scaduto, con possibile riqualificazione in violenza privata. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non autosufficienti, non indicate come errori manifesti e immediatamente percepibili sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha affermato che, in tema di patteggiamento, la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo se l'errore è manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione e senza margini di opinabilità; nel caso concreto tale requisito mancava, perché i ricorrenti avevano formulato doglianze generiche. Inoltre, ha ribadito che, per le sentenze ex art. 444 c.p.p., i motivi di ricorso sono tassativi e non è deducibile il difetto di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata pronunciata con il rito del patteggiamento; in tale ambito il controllo di legittimità è limitato e non consente censure generiche sulla ricostruzione del fatto.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena è ammesso per ipotesi tassative; la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è consentita solo in caso di errore manifesto, immediato e non opinabile.
Nel patteggiamento non è deducibile, in via generale, il difetto di motivazione del giudice sulla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; occorre rispettare i limiti tassativi di impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.
- Nel procedimento di patteggiamento i motivi di ricorso per cassazione sono tassativi: non è consentito dedurre in modo generico un difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo i casi espressamente ammessi dalla legge.
- Le doglianze che si limitano a contestare in termini apodittici la ricostruzione del fatto o la qualificazione giuridica, senza indicare un errore evidente e autosufficiente, sono inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, se ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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