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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15508/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è la decisione della Corte d'appello di Roma del 9 aprile 2025, che in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 22 febbraio 2024 ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 2, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 e ha rideterminato la pena in un anno di reclusione a carico dell'imputato, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per fatti commessi in Roma fino al 31 dicembre 2019. Con il primo motivo la difesa ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza, chiedendo sostanzialmente una rivalutazione delle fonti probatorie e contestando la ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza da cui era emerso che la società amministrata dall'imputato e la Def Multiservice s.r.l., sotto la forma apparente di contratto di appalto, avrebbero in realtà posto in essere una illecita intermediazione di manodopera, finalizzata a beneficiare di un diverso regime impositivo e a conseguire il relativo profitto. Con il secondo motivo la difesa ha lamentato il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nonché l'omessa sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, deducendo in sostanza l'erroneità della valutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché diretto a prospettare una lettura alternativa e non specifica del materiale probatorio, incompatibile con il sindacato di legittimità; il secondo perché non si confrontava con le ragioni della sentenza impugnata, che avevano valorizzato i due precedenti penali definitivi dell'imputato, il fatto che egli avesse già fruito per due volte della sospensione condizionale della pena e l'assenza di una revisione critica della condotta, ritenuta non qualificabile come lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di appello quanto alla responsabilità per il reato tributario e alla rideterminazione della pena, rilevando che le censure difensive erano soltanto una richiesta di rivalutazione del merito o comunque non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    norma incriminatrice del reato tributario per il quale l'imputato è stato ritenuto colpevole; la Corte non rivede il giudizio di responsabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze di merito.

  • art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000

    attenuante riconosciuta in appello e già recepita nella rideterminazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 125 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo fornito, ma la motivazione evidenzia che la sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali e adeguate; tuttavia dal solo testo non è determinabile una specifica applicazione di questa norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova e alternativa valutazione delle fonti probatorie, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura del fatto alla ricostruzione dei giudici di merito sono manifestamente infondate se non indicano specifici vizi di legittimità.
  • Il motivo di ricorso contro il diniego di benefici o di sostituzioni della pena deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata; in mancanza, è inammissibile o manifestamente infondato.
  • Ai fini del trattamento sanzionatorio, la presenza di precedenti penali, il previo godimento di benefici e l'assenza di resipiscenza possono legittimare il diniego della sospensione condizionale, della non menzione e di misure sostitutive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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