Sentenza del 14/01/2025 n. 23 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l'avvio di accertamento con cui l'Amministrazione contestava la perdita della qualifica di Società Agricola e la conseguente decadenza dal regime di determinazione del reddito su base catastale per il 2012. L'Ufficio aveva ricalcolato analiticamente il reddito 2012 in circa €246.800,00 e irrogato sanzioni per €77.273,10, ritenendo che la società avesse ormai prevalentemente svolto un'attività di produzione e vendita di energia elettrica da impianto fotovoltaico, con conseguente dismissione dell'attività agricola. La società deduceva di non aver mai cessato l'attività agricola ma solo diversificato, sostenendo che il reddito agricolo continuava a superare quello derivante dall'energia.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado (Emilia Romagna, sez. XII) ha respinto l'appello della contribuente e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la diversificazione verso la produzione di energia elettrica avesse determinato un volume d'affari pari o superiore a quello agricolo, comprovato anche da affitti e acquisti di terreni per l'impianto fotovoltaico e da un incremento rilevante del fatturato energetico (per il 2012 il fatturato energetico era pressoché decuplicato rispetto a quello agricolo). Richiamando la Corte Costituzionale n.66/2015 e l'art. 2135 c.c., la Corte ha affermato che la produzione di energia non rientra nelle fattispecie descritte come attività agricole e che è venuto meno il requisito della "vocazione agricola" (corrispondenza tra attività e mezzi impiegati, con prevalenza/esclusività dell'attività agricola). Per tali ragioni l'accertamento è stato confermato; le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Definisce le attività agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento e attività connesse). La Corte ha interpretato la norma nel senso che la produzione di energia elettrica non rientra tra le attività elencate e che la qualifica richiede una "vocazione agricola" consistente nella prevalenza/armonizzazione tra attività e mezzi impiegati.
Corte Costituzionale, sentenza n. 66/2015
Richiamata per il concetto di "vocazione agricola": occorre corrispondenza tra l'attività svolta e i mezzi impiegati, con una prevalenza o esclusività dell'attività agricola. Attività connesse che prevalgono determinano la perdita della qualifica e dei benefici fiscali ad essa collegati.
Massime di principio
- La qualifica di "società agricola" richiede non solo l'esistenza di attività agricole formali ma anche una "vocazione" che si traduca nella prevalenza dell'attività agricola rispetto ad altre attività svolte: se altre attività affiancate (es. produzione di energia) prevalgono in termini di fatturato, investimenti e uso di mezzi, la qualifica può venire meno.
- La produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici non rientra, di per sé, nell'elencazione tradizionale dell'art. 2135 c.c.; dunque grandi investimenti e ricavi da energia possono essere valutati come attività diverse che erodono la 'vocazione agricola'.
- Criteri pratici che i giudici valutano: confronto dei volumi di affari (agricolo vs attività alternativa), destinazione e uso dei beni (affitti/acquisti di terreni per impianti), investimenti e impiego di mezzi, continuità delle lavorazioni agricole effettive. Documentazione puntuale è decisiva per il contribuente.
- Per conservare la qualifica agricola è utile che l'attività agricola rimanga prevalente (in termini economici e di mezzi impiegati), che gli investimenti per attività diverse siano limitati o compatibili con l'agricoltura (es. installazione su coperture di fabbricati agricoli), e che siano conservati evidenti elementi di operatività agricola (lavorazioni, bestiame, produzione venduta come agricola).
- In caso di contestazione, il carico probatorio è sul contribuente per dimostrare la persistenza della vocazione agricola; senza convincente documentazione il giudice è portato a ricalcolare analiticamente il reddito e a confermare eventuali sanzioni.
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