Sentenza del 14/01/2025 n. 25 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di rimborso per maggiori importi trattenuti e versati dall'INPS a titolo di IRPEF e addizionali sulla pensione erogata dal fondo integrativo (legge 70/1975), chiedendo l'applicazione dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 252/2005 (tassazione agevolata) e il conseguente rimborso delle somme trattenute in eccesso.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato l'appello confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto applicabile il regime fiscale anteriore al 31/12/2006 (previgente normativa) ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 252/2005, poiché il ricorrente è un "vecchio iscritto" ad un "vecchio fondo" la cui gestione speciale INPS era soppressa al 1/10/1999 e i montanti sono maturati entro il 30/09/1999. Ne consegue che l'agevolazione prevista dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 252/2005 (in vigore dal 1/1/2007) è inapplicabile ratione temporis. Per l'equità processuale le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6
Prevede il nuovo regime di tassazione agevolata per le prestazioni pensionistiche integrative applicabile dal 1/01/2007; nel caso concreto è ritenuto inapplicabile per ragioni temporali (ratione temporis) ai "vecchi iscritti" e a "vecchi fondi".
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, comma 7
Stabilisce che per i lavoratori assunti anteriormente al 29/4/1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23/10/1992, ai montanti delle prestazioni entro il 31/12/2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; è la norma ritenuta applicabile al caso e prevalente rispetto all'art. 11 per i "vecchi iscritti".
Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 64
Ha determinato la soppressione, con decorrenza 1/10/1999, dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70/1975, ivi compresa la gestione speciale INPS; rilevante per determinare il periodo di maturazione dei montanti.
Legge 70/1975
Fonte istitutiva dei fondi integrativi e della gestione speciale INPS oggetto della controversia; utile per inquadrare la natura del trattamento erogato.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 16 e 17
art. 16 comma 1 lett. a) e art. 17
Regime di tassazione separata applicabile alle prestazioni in capitale per gli importi maturati fino a determinate date (secondo giurisprudenza: fino al 31/12/2000 e, per taluni montanti, diversificazioni), richiamato per definire il trattamento tributario previgente.
Legge 482/1985, art. 6
Prevvede la ritenuta del 12,5% sul rendimento; la giurisprudenza citata ne individua l'applicazione per la componente rendimento per importi maturati fino al 31/12/2000.
Cass. SS.UU. n. 13642/2011
Giurisprudenza di legittimità che ha delineato la distinzione del regime fiscale per i montanti maturati prima e dopo determinate date (31/12/2000 e 1/1/2001), utile per l'interpretazione del trattamento tributario delle prestazioni integrative.
Cass. Ord. n. 22665/2022
Ha affermato il principio che per i "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" (inclusa la gestione speciale INPS soppressa 01/01/1999) si applica il regime tributario vigente al 31/12/2006 e che l'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 252/2005 è inapplicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Se il beneficiario è un "vecchio iscritto" (assunto prima del 29/4/1993 e iscritto entro tale data) e i montanti sono maturati entro il 31/12/2006, si applica il regime tributario previgente a tale data (art. 23, comma 7 D.Lgs. 252/2005), non il sistema agevolato introdotto dall'art. 11 del D.Lgs. 252/2005.
- La soppressione del fondo (es. gestione speciale INPS soppressa con decorrenza 1/10/1999) e la data di maturazione dei montanti sono elementi determinanti per stabilire quale regime fiscale applicare: montanti maturati ante cessazione seguono le regole anteriori.
- L'art. 11, comma 6 D.Lgs. 252/2005 (tassazione agevolata dal 1/1/2007) si applica solo con efficacia temporale ai fatti che ricadono nella sua vigenza; si esclude l'applicazione retroattiva ai montanti maturati prima dei termini previsti dalla norma transitoria.
- Per valutare la possibilità di rimborso occorre verificare documentazione che provi: data di iscrizione al fondo, data di assunzione, periodo di maturazione dei montanti e data di soppressione del fondo; senza i requisiti soggettivi e temporali richiesti la domanda è destinata a essere respinta.
- La giurisprudenza di legittimità (es. Cass. ord. 22665/2022, SS.UU. 13642/2011) è cruciale per l'interpretazione delle norme transitorie: i tribunali applicano i principi consolidati da Cassazione quando le fattispecie rientrano nei parametri dei "vecchi iscritti"/"vecchi fondi".
- In caso di incertezze interpretative e oscillazioni giurisprudenziali, è possibile che il giudice disponga compensazione delle spese: tuttavia la prevalenza del principio temporale è l'elemento decisivo sul merito.
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