Cassazione Civile, Ordinanza n. 07572/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La lite originava da una domanda di nullità di un atto di compravendita immobiliare: il Tribunale aveva dichiarato nullo l'atto con cui alcune venditrici, insieme ad un'altra comproprietaria, avevano trasferito la proprietà di un immobile al compratore, rigettando le altre domande e ponendo le spese a carico di quest'ultimo. In appello, proposto dal compratore e dalla procuratrice generale della comproprietaria, la Corte d'appello aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile perché ritenuta tardiva: l'atto d'appello era stato notificato via PEC alle ore 22:56 dell'ultimo giorno utile, e il giudice di merito aveva applicato l'art. 147 c.p.c. e l'art. 16-septies del d.l. 179/2012 nel senso che, per notifiche telematiche eseguite dopo le ore 21, il perfezionamento per il notificante non poteva avvenire oltre le ore 7 del giorno successivo. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione delle norme sulla notificazione a mezzo PEC e si sosteneva che, in base al principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, la tempestività dovesse valutarsi per il notificante fino alle ore 24 dell'ultimo giorno, essendo la disciplina delle ore 21 riferibile solo al destinatario. I ricorrenti chiedevano anche la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 16-septies, comma 1, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la questione fosse già stata risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 75 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies nella parte in cui, per le notifiche telematiche con ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, faceva slittare il perfezionamento per il notificante alle ore 7 del giorno successivo anziché al momento di generazione della ricevuta. Applicando tale principio, la Cassazione ha affermato che anche nelle notifiche via PEC opera la scissione soggettiva degli effetti della notificazione e che il termine per impugnare scade a mezzanotte dell'ultimo giorno. La sentenza della Corte d'appello di Palermo è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le notificazioni non possono eseguirsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21; il richiamo alle notifiche telematiche non consente di escludere la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
art. 16-septies, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221
La norma, prima della declaratoria di illegittimità costituzionale, era stata intesa nel senso di far slittare al giorno successivo il perfezionamento per il notificante delle notifiche PEC effettuate dopo le ore 21; la Cassazione, alla luce della Corte costituzionale, afferma invece che il perfezionamento per il notificante coincide con la generazione della ricevuta di accettazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge nella regolazione della tempestività della notifica.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
Sono evocati a sostegno della questione di legittimità costituzionale, per la ritenuta irragionevolezza della disciplina, la compressione del diritto di difesa e la lesione del giusto processo.
Corte cost. n. 75/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies nella parte in cui faceva decorrere per il notificante il perfezionamento alle ore 7 del giorno successivo quando la ricevuta di accettazione fosse generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24.
Cass. n. 4712/2020
Ha affermato che il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche alle notifiche telematiche disciplinate dall'art. 16-septies.
Cass. n. 29584/2021
Ha precisato che, applicando la regola della scissione soggettiva, il termine per impugnare scade alla mezzanotte dell'ultimo giorno, per consentire al notificante di utilizzare integralmente il tempo a disposizione per la difesa.
Massime di principio
- Nelle notifiche eseguite a mezzo PEC il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera anche per il notificante, sicché la tempestività va valutata con riguardo al momento di generazione della ricevuta di accettazione e non allo slittamento alle ore 7 del giorno successivo.
- La disciplina delle notifiche telematiche non può essere interpretata in modo da comprimere irragionevolmente il termine utile per proporre impugnazione, poiché il notificante deve poter utilizzare integralmente il tempo sino alla mezzanotte dell'ultimo giorno.
- Quando una norma sulle notifiche telematiche sia stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui differisce il perfezionamento per il notificante, il giudice di legittimità deve conformarsi al principio ricavato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza successiva.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione notificata via PEC, il rilievo dell'orario successivo alle 21 può incidere solo entro i limiti della disciplina del destinatario, non potendo essere automaticamente opposto al notificante per dichiarare la tardività dell'atto.
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