Cassazione Penale, Sentenza n. 42217/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo del 03/11/2021 perché la stessa aveva erroneamente dichiarato l'estinzione dei procedimenti nei confronti di Maria Anna Di Giovanni per morte dell'imputata e nei confronti di Anna Mulè come viva. Il PG ha allegato certificati che attestano invece la morte di Mulè avvenuta il 13/07/2021 e l'esistenza in vita di Di Giovanni, chiedendo la correzione delle statuizioni in relazione a tale errore di identità/status anagrafico e, più in generale, la riforma nei limiti indicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale sulla base delle certificazioni allegate. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Mulè Anna perché i reati sono estinti per morte dell'imputata. Nei confronti di Di Giovanni Maria Anna ha annullato senza rinvio la parte relativa al capo C) poiché il reato è estinto per prescrizione, mentre ha annullato con rinvio al fine di nuovo esame il resto della decisione, rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Ha inoltre disposto la liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
La Corte ha preso in considerazione la requisitoria scritta prevista dalla norma, utilizzata dal Sostituto Procuratore generale in sostituzione della discussione orale, e ha ritenuto ammissibili le conclusioni scritte ai fini della decisione
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15)
art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
La norma è richiamata in riferimento alla proroga della disciplina processuale emergenziale che consente l'adozione di strumenti come la requisitoria scritta; la Corte ha operato nel quadro normativo aggiornato
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha valutato il ricorso entro i limiti consentiti da tale disposizione, ossia considerando i motivi e i termini ammessi per l'impugnazione e la documentazione aggiunta (certificati di morte/esistenza in vita)
Massime di principio
- Se in sede d'appello o in sentenza vi è un errore relativo allo stato di vita/morte dell'imputato, l'allegazione di certificati anagrafici può giustificare l'annullamento della decisione e la declaratoria di estinzione del reato per morte quando applicabile
- Quando un reato risulta estinto per prescrizione la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza afferente a quel capo, lasciando invece con rinvio le questioni non definitivamente risolte
- La Cassazione può procedere ad annullamenti differenziati: annullare senza rinvio per parti definitive (es. estinzione per morte o prescrizione) e annullare con rinvio per le restanti questioni che richiedono nuovo esame di merito
- In periodi di disciplina processuale emergenziale, le deduzioni e le conclusioni possono essere presentate in forma scritta ai sensi delle norme speciali richiamate, e la Corte le considera valide ai fini decisori
- Per evitare errori sostanziali nelle statuizioni è essenziale che le parti e l'Ufficio requirente verifichino e documentino tempestivamente lo stato anagrafico degli imputati; l'omessa verifica può essere rettificata in Cassazione quando sussistono documenti probatori
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